

Il comma 9-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio consente di approvare i lavori relativi al Superbonus con un con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio. Ovviamente con una delibera a maggioranza non è possibile obbligare i proprietari dei singoli appartamenti ad eseguire interventi trainanti per poter raggiungere il salto di due classi a livello dell’edificio. Le delibere prese a maggioranza che incidono sulla proprietà privata, infatti, sono nulle, come chiarito dalla Cassazione con la sentenza a senzioni unite 4806/2005. Detto questo, se la delibera è valida eventuali penali possono essere applicate solo se previste nel contratto. Per quel che riguarda eventuali danni la ditta appaltatrice è sempre responsabile per l’esecuzione dei lavori, quandi diritto al risarcimento qualora si verificasse un problema, per un importo pari al danno subito.
Source: repubblica.it
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