Superbonus in condominio: cosa succede se non tutti sono d’accordo ad eseguire i lavori ammessi alla detrazione del 110 per cento? A fare il punto è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 620/2021.
Superbonus in condominio, come comportarsi se uno o più condòmini non sono d’accordo ad effettuare i lavori ammessi in detrazione al 110 per cento?
È questo uno dei quesiti posti più di frequente alla redazione di Informazione Fiscale in merito alle regole relative al superbonus del 110 per cento.
A spiegare cosa succede in tali ipotesi è l’Agenzia delle Entrate, con la risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021.
Nel caso specifico illustrato nell’interpello, ad opporsi all’esecuzione dei lavori ammessi al superbonus è una pubblica amministrazione, proprietaria di alcuni appartamenti in un condominio composto anche da unità abitative detenute da privati acquirenti.
Pur evidenziando che non sarà dato l’assenso in assemblea, verrà proposta come soluzione l’accollo delle spese ad uno più condomini. Una possibilità sulla quale c’è il via libera da parte dell’Agenzia delle Entrate.
Superbonus in condominio: cosa succede se non tutti sono d’accordo?
Il superbonus del 110 per cento, disciplinato dall’articolo 119 del decreto Rilancio, è stato più volte oggetto di modifiche, volte a semplificare le regole applicative dell’agevolazione e chiarirne alcuni aspetti pratici.
Tra queste, si segnalano le novità previste dal decreto n. 104/2020, che ha regolamentato proprio le ipotesi di lavori in condominio in caso di dissenso da parte di uno o più condòmini.
Il nuovo comma 9-bis dell’articolo 119, successivamente modificato dalla Legge di Bilancio 2021, prevede che:
“Le deliberazioni dell’assemblea del condominio aventi per oggetto l’approvazione degli interventi di cui al presente articolo e degli eventuali finanziamenti finalizzati agli stessi, nonché l’adesione all’opzione per la cessione o per lo sconto di cui all’articolo 121, sono valide se approvate con un numero di voti che rappresenti la maggioranza degli intervenuti e almeno un terzo del valore dell’edificio.”
Inoltre, il periodo seguente dispone che:
“Le deliberazioni dell’assemblea del condominio, aventi per oggetto l’imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato, sono valide se approvate con le stesse modalità di cui al periodo precedente e a condizione che i condomini ai quali sono imputate le spese esprimano parere favorevole.”
Ed è proprio per disciplinare i casi di mancato accordo da parte di tutti i condòmini che è stata introdotta tale modifica, sui cui risvolti pratici si sofferma l’Agenzia delle Entrate nella risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021.
- Agenzia delle Entrate – risposta all’interpello n. 620 del 22 settembre 2021
- Superbonus – imputazione a uno o più condomini dell’intera spesa riferita all’intervento deliberato – Articolo119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio)
Superbonus in condominio, le soluzioni se non c’è l’unanimità dell’assemblea
In sostanza, la delibera dell’assemblea relativa ai lavori condominiali per il superbonus del 110 per cento necessita di essere approvata dalla maggioranza dei partecipanti, e in ogni caso, per almeno un terzo del valore dell’edificio.
Se non tutti sono d’accordo ad eseguire i lavori ma si perfeziona tale requisito, è ammessa la possibilità che l’assemblea di condominio approvi l’imputazione ad uno o più condomini dell’intera spesa.
Come evidenziato dall’Agenzia delle Entrate, il comma 9-bis, articolo 119 del decreto n. 34/2020 prevede la possibilità che il condomino o i condomini che abbiano particolare interesse alla realizzazione dei lavori si facciano carico dell’intera spesa, e di conseguenza beneficino del credito d’imposta riconosciuto per i lavori ammessi al superbonus del 110 per cento.
Superbonus in condominio, nessun controllo su chi non approva i lavori
Tale scelta cambia le regole anche in merito agli eventuali controlli successivi alla fruizione dell’agevolazione fiscale.
L’Agenzia delle Entrate conclude infatti specificando che in caso di non corretta fruizione del superbonus ne risponderà esclusivamente il condomino o i condomini che ne hanno fruito. Resta quindi escluso da ogni rischio chi non ha approvato i lavori e di conseguenza non ha partecipato all’esecuzione degli stessi.
È quindi consentito prevedere che siano i favorevoli alle opere ad accollarsi le spese e a fruire del superbonus, qualora uno o più proprietari degli immobili presenti nell’edificio non siano d’accordo all’esecuzione dei lavori.
Source: informazionefiscale.it
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