In ambito condominiale il tetto di spesa per il Superbonus è dato dal numero di unità immobiliari distinatemente accatastate presenti nell’edificio, a prescindere dalla loro destinazione e dal fatto che siano o meno riscaldate. Per poter ottenere il Superbonus è però necessario che la superficie catastale destinata ad uso residenziale sia superiore al 50% di quella complessiva del condominio. Nel vostro caso questo requisito è rispettato. In questa situazione hanno diritto alla detrazione per gli interventi sulle parti comuni tutti i proprietari, compresi quelli che possiedono immobili non a destinazione abitativa e non riscaldati. Quanto al conteggio, ovviamente l’unità a destinazione residenziale accatastata come portineria e destinata ad alloggio del portiere entra a far parte del numero delle unità immobiliari da considerare, come pure il vano comune se accatastato nella categoria C/2 come pertinenza. Quindi dal punto di vista dei conteggi il General Contractor sta seguendo le regole. Non così per le altre operazioni che a detta dell’amministratore sta effettuando dato che la regolarità urbanistica non è più richiesta dal 4 agosto scorso, data di entrata in vigore della nuova Cilas. Quanto alla verifica della regolarità catastale quella dei singoli appartamenti non è in ogni caso necessaria dal momento che il Sperbonus in condominio è riconosciuto solo sulle parti comuni, quindi a prescindere da eventuali irregolarità catastali all’interno dei singoli appartamenti o variazioni d’uso di immobili da negozi ad abitazioni.
Source: repubblica.it
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