In riferimento al lavori condominiali, come ribadito nella circolare n. 24/E dell’8 agosto 2020 dell’Agenzia delle entrate, il condomino può cedere l’intera detrazione calcolata sulla base della spesa approvata dalla delibera assembleare per l’esecuzione dei lavori, per la quota a lui imputabile anche nel caso di cessione del credito d’imposta. In sostanza la detrazione spettante si calcola in riferimento all’ammontare delle somme dovute al condominio. Il fatto che un condomino sia moroso relativamente ad altre spese, dunque, non ha alcuna rilevanza se è previsto un accordo per la cessione del credito e quindi nessuna spesa a carico dei proprietari. La possibilità di scegliere un’impresa che non presenta dichiarazione dei redditi, invece, è decisamente da escludere dato che l’omessa presentazione della dichiarazione dei redditi è un reato penale.
Source: repubblica.it
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