(ANSA) – ROMA, 07 LUG – Ridurre la responsabilità delle
banche in caso di frodi sul Superbonus. E’ l’obiettivo di alcuni
emendamenti al decreto sulle semplificazioni fiscali presentati
in modo trasversale in Commissione Finanze e Bilancio della
Camera, dove si riapre così il fronte dei bonus edilizi dopo le
modifiche appena apportate nel del aiuti.
Forza Italia chiede ad esempio che la responsabilità solidale
non si applichi alle banche ed intermediari finanziari iscritti
all’albo, alle società appartenenti ad un gruppo bancario e alle
imprese di assicurazione autorizzate ad operare in Italia”.
Il Pd con due emendamenti simili propone invece che “la
necessaria diligenza” dei soggetti che acquistano crediti dagli
intermediari finanziari sia dimostrata “dai medesimi soggetti
con una documentazione idonea ad attestare la sussistenza di una
dichiarazione rilasciata dall’intermediario finanziario in cui
lo stesso intermediario finanziario dà atto della positiva
verifica documentale della sussistenza dei presupposti che danno
diritto alla detrazione d’imposta”.
Con emendamenti praticamente uguali, FdI, Lega e Pd puntano
invece a sanare eventuali ‘errori’ con modalità di annullamento
delle comunicazioni. In pratica “le comunicazioni delle opzioni
per lo sconto sul corrispettivo o la cessione del credito,
trasmesse telematicamente all’Agenzia delle entrate, ove non
piu` modificabili o annullabili ai sensi della normativa
vigente, possono essere annullate, a condizione che i fornitori
e i cessionari, pur avendo già accettato il credito d’imposta
sul proprio cassetto fiscale, non abbiano già iniziato a
utilizzarlo, né lo abbiano, anche soltanto in parte, già ceduto
a terzi”.
In un altro emendamento di FI è previsto che “in caso di
maturazione fraudolenta del credito, generato su lavori pur non
effettuati ma finalizzato comunque alla cessione dello stesso,
al soggetto beneficiario incolpevole, non si applica la sanzione
prevista”. Il beneficiario incolpevole può inoltre richiedere “la revoca/annullamento della cessione tramite la piattaforma
dell’Agenzia delle entrate, allegando idonea documentazione
comprovante la propria estraneità rispetto all’operazione e la
non corrispondenza al vero dell’asseverazione dei lavori in
forza della quale la cessione è stata eseguita”. (ANSA).
Source: ansa.it
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