

Il Superbonus è tutt’ora ammesso con l’aliquota del 110% per gli edifici lesionati dal sisma nelle zone nelle quali sono previsti contributi per la ricostruzione. Le norme in questo caso non fanno differenza tra edifici condominiali e assimilti e edifici unifamiliari. Le regole sono contenute nel comma 1-ter dell’art. 119 del decreto Rilancio secondo il quale nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici l’incentivo spetta per l’importo eccedente il contributo previsto per la ricostruzione.
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