Superbonus interventi antisismici, a chi spetta l’agevolazione? Ai soggetti che realizzano i lavori in edifici situati in zone a rischio sismico 1, 2 e 3. Lo ribadisce la risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021: si deve fare riferimento alla mappa di rischio aggiornata ad aprile 2021 e scaricabile dal sito della Protezione Civile.
Superbonus interventi antisismici, l’agevolazione spetta solo per i lavori effettuati nelle zone di rischio sismico 1, 2 e 3.
La mappa di classificazione di riferimento per determinare i comuni che rientrano nella detrazione al 110 per cento introdotta dal decreto Rilancio è quella aggiornata ad aprile 2021.
Lo chiarisce la risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
La mappa di riferimento è reperibile sul sito della Protezione Civile.
Superbonus interventi antisismici, a chi spetta l’agevolazione
Il superbonus per gli interventi antisismici è l’oggetto della risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021 dell’Agenzia delle Entrate.
- Agenzia delle Entrate – Risposta all’interpello numero 516 del 27 luglio 2021
- Superbonus – interventi di riduzione del rischio sismico – criteri di individuazione delle zone sismiche – Articolo 119 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 (decreto Rilancio).
Il chiarimento nasce dallo spunto dell’istante che intende realizzare lavori antisismici in un edificio situato in un comune classificato nella zona 3 nell’Ordinanza del Presidente del Consiglio dei Ministri n. 3274 del 2003.
Il soggetto chiede se può beneficiare della detrazione al 110 per cento introdotta dal decreto Rilancio.
L’Agenzia delle Entrate esprime parere negativo.
Dopo aver riepilogato il quadro normativo di riferimento, relativo alle spese agevolabili, chiarisce che non è l’ordinanza del 2003 quella che deve essere presa a riferimento per la classificazione dei comuni.
Il documento di prassi che deve essere preso in considerazione è la circolare numero 24 dell’8 agosto 2020.
Per l’individuazione del rischio sismico tale circolare fa riferimento all’elenco contenuto nella “mappa classificazione rischio sismico” presente nel sito della Protezione Civile.
Il documento sottolinea, infatti, quanto segue:
“La suddivisione dei comuni italiani per rischio sismico è consultabile ad un apposito link al sito del Dipartimento della Protezione Civile.”
L’ultimo aggiornamento presente è quello di aprile 2021.
Superbonus interventi antisismici, l’aggiornamento nella classificazione del rischio sismico
L’Agenzia delle Entrate si esprime con parere negativo sulla possibilità dell’istante di fruire dell’agevolazione introdotta dal decreto Rilancio, in relazione agli interventi di messa in sicurezza statica delle parti strutturali di edifici e di riduzione del rischio sismico degli edifici stessi.
Nello specifico si tratta:
“degli interventi indicati nell’articolo 16-bis, comma 1, lettera i), del TUIR, realizzati su edifici ubicati nelle zone sismiche 1, 2 e 3 di cui all’ordinanza del Presidente del Consiglio dei ministri n. 3274 del 20 marzo 2003, pubblicata nel supplemento ordinario n. 72 alla Gazzetta Ufficiale n. 105 dell’8 maggio 2003”
Se tuttavia il comune indicato dall’istante era stato inserito tra i comuni in zona sismica 3 nella precedente classificazione, dopo la riclassificazione tale comune è stato inserito in zona 4.
In altre parole, quindi, il comune non fa più parte delle zone a rischio sismico che possono accedere alle detrazioni fiscali in questione e, di conseguenza, il soggetto non potrà beneficiare del superbonus 110 per cento per interventi antisismici.
Per determinare la fruizione dell’agevolazione bisogna, infatti, fare riferimento alle ordinanze provinciali riportate all’interno del documento di prassi che hanno, di fatto, modificato la classificazione del comune all’interno del quale verranno realizzati i lavori antisismici.
Source: informazionefiscale.it
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