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Superbonus, interventi antisismici e bonus mobili in condominio – Condominio Web


Bonus mobili abbinabile con il Supersismabonus

Chi fruisce della detrazione al 110, il cosiddetto superbonus, per interventi antisismici può fruire anche della detrazione per acquisto di beni mobili ed elettrodomestici, nota anche come bonus mobili? Sì, ha risposto l’Agenzia delle Entrate nella Circolare 30 del 22 dicembre 2020.

La risposta non cambia, si aggiunge nell’atto, nel caso in cui il contribuente decida di fruire dell’opzione sconto in fattura/cessione del credito.

L’argomento suscita anche altre domande: in primis, per quello che interessa condominioweb, il bonus mobili è fruibile anche nei casi in cui gli interventi antisismici che rientrano nel superbonus siano effettuati su parti comuni in condominio? Sì, rispondiamo noi, e vedremo perché.

Misure antisismiche e asseverazione tardiva: quali detrazioni?

Andiamo per ordine, ricordando brevemente, per quello che ci è utile, le norme a cui facciamo riferimento, osservando i passaggi dell’AdE nella sua risposta e, infine, rispondendo alla domanda che ci siamo posti sull’applicazione del supersismabonus e del bonus mobili sulle parti condominiali.

Superbonus e sismabonus

Come noto oramai a molti, il superbonus, la detrazione fiscale del 110 per cento introdotta dal Decreto Rilancio, si può utilizzare anche con riferimento a determinati interventi per l’adozione di misure antisismiche.

Il riferimento è in particolare a interventi diretti all’adozione di misure antisismiche che già fruiscono della detrazione per interventi di recupero (art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 co. 1 lett. i), alle determinate ulteriori condizioni di cui all’ art. 16, co.1-bis-septies D.L. n. 63/2013; ancora più in particolare ricordiamo che in detti ultimi casi le norme già prevedono, per specifiche ipotesi, particolari detrazioni, che variano tra di esse (anche) nella percentuale: con il Decreto Rilancio, quasi tutte queste ipotesi sono state ammesse alla detrazione del 110 per cento.

Infatti, l’art. 119 del Decreto Rilancio al co. 4, per quel che qui interessa, prevede che “Per gli interventi di cui ai commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del decreto-legge 4 giugno 2013, n. 63, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 agosto 2013, n. 90, l’aliquota delle detrazioni spettanti è elevata al 110 per cento per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 30 giugno 2022.

Per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022, la detrazione è ripartita in quattro quote annuali di pari importo.”

Si noti che non tutti i casi che rientrano nella previsione del c.d. sismabonus rientrano nel superbonus, perché devono sussistere tutte le condizioni previste dal Decreto Rilancio: ad es. la detrazione al 110 è fruibile solo dai soggetti indicati sempre dall’art. 119, tra i quali ad es. non ci sono, come sanno oramai molti, le attività d’impresa.

Sismabonus e opzione sconto/cessione

Sempre il Decreto Rilancio all’art. 121 prevede poi la possibilità di esercitare l’opzione sconto in fattura/cessione del credito per alcune agevolazioni; tra queste c’è sia il superbonus comprensivo anche dei casi di sismabonus, sia il sismabonus in versione ordinaria, diciamo così (di cui all’ art. 16, co.1-bis-septies D.L. n. 63/2013): in tutti i casi delle detrazioni per misure antisismiche è possibile esercitare l’opzione sconto in fattura/cessione del credito; vi fa eccezione solo, in quanto non espressamente richiamata, la previsione base di cui all’art. 16 D.P.R. n. 917/1986 co.1 lett. i (residuale).

Bonus mobili e detrazione per interventi antisismici

Il bonus mobili in generale è fruibile in caso di sismabonus? Il bonus mobili è abbinato alle detrazioni per interventi di recupero, cioè della detrazione prevista dall’art. 16 D.P.R. n. 917/1986 per una serie di interventi detti di recupero; nella previsione ordinaria la detrazione per interventi di recupero è del 36% per un ammontare complessivo delle spese di 48.000 euro; mentre, nella versione periodicamente prorogata da un po’ di anni a questa parte e ad oggi vigente sino al 31 dicembre 2021 la percentuale è del 50 % e l’ammontare complessivo delle spese è di 96.000 euro.

Bonus mobili e interventi di recupero

Il sismabonus rientra nella “galassia” delle detrazioni per gli interventi di recupero.

Superbonus, sismabonus e bonus mobili: la risposta della Circolare n. 30 del 2020

Dunque, in molti casi gli interventi agevolati con il c.d. sismabonus consentono la detrazione al 110. E in (quasi) tutti è possibile esercitare l’opzione sconto/cessione.

La domanda qui è se in questi casi chi fruisce del sismabonus può utilizzare anche il bonus mobili; come detto, l’Agenzia ha risposto di sì.

Lo ha fatto con la Circolare 30 del dicembre 2020 dove, al punto 5.1.7, ha affermato che “Considerato che per gli interventi finalizzati alla riduzione del rischio sismico l’articolo 16-bis del Tuir costituisce la disciplina generale di riferimento e che per accedere al bonus mobili, è necessario che siano effettuati sugli immobili agevolati gli interventi di recupero del patrimonio edilizio previsti alle lettere b), c) e d) dell’articolo 3 del Testo unico dell’edilizia, il bonus mobili, spetta anche ai contribuenti che fruiscono del sismabonus nonché per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 al 31 dicembre 2021, del Superbonus di cui al comma 4 dell’articolo 119 del decreto Rilancio.

Il bonus mobili spetta anche nell’ipotesi in cui i contribuenti titolari delle detrazioni sopra citate optino, in luogo della fruizione diretta di tali detrazioni, dello sconto in fattura o della cessione del credito.

Tale possibilità è, peraltro, riconosciuta anche nell’ipotesi in cui il contribuente abbia optato per lo sconto in fattura o per la cessione del credito corrispondente alla detrazione di cui al citato articolo 16-bis del Tuir, ai sensi dell’articolo 121 del decreto Rilancio.”

Bonus mobili, sismabonus e parti condominiali

Dunque, il bonus mobili è fruibile (anche) da chi fruisce della detrazione per gli interventi diretti all’adozione di misure antisismiche (previsti dalle norme suindicate).

Questo vale anche per gli interventi in condominio? Certo che sì, risponde chi scrive. Vediamo perché.

Il sismabonus è certamente previsto per gli interventi in condominio; anzi, nell’art. 16, D.L. n.63/2013 ci sono previsioni particolarmente vantaggiose per i lavori in condominio; previsioni che giungono anche alle percentuali del 85 per cento (certo, sempre meno della “superpercentuale” del superbonus!).

Sull’argomento l’Agenzia delle Entrate ha già avuto modo di esprimersi chiarendo che in caso di fruizione del bonus mobili per interventi di recupero su parti condominiali l’agevolazione può valere solo per beni acquistati per arredare le dette parti.

Dunque, non possono goderne i singoli condomini per l’acquisto di beni mobili ed elettrodomestici per la propria unità immobiliare.

Questo chiaramente varrà anche nel caso in cui si fruisca del super bonus per il sismabonus riferito a interventi su parti condominiali.

Il super sismabonus è poi certamente possibile sulle parti condominiali: come noto, il condominio è tra i soggetti ammessi alla detrazione.

Quindi, concludendo, se il bonus mobili è ammesso per il super sismabonus, questo vale anche nel caso di super sismabonus in condominio.

=> Qui il link alla Circolare 30 del 2020

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