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Superbonus, interventi di recupero e deroghe alle distanze nel D.L. Semplificazioni – Condominio Web

Una delle novità apportate dalla legge di conversione (L. n. 108/2021 su G.U. n. 181 del luglio 2021) del D.L.

Semplificazioni (n. 77/2021) è l’introduzione di una deroga alle norme sulle distanze del codice civile per gli interventi di recupero e per il superbonus. Vediamo più da vicino di cosa si tratta, partendo innanzitutto dalla nuova norma.

Superbonus, interventi di recupero e deroghe alle distanze nel D.L. Semplificazioni, la norma

Testualmente si prevede che: “gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile, per gli interventi di cui all’articolo 16-bis del testo unico delle imposte sui redditi, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917, e al presente articolo”.

La nuova norma è collocata alla fine del co. 3 dell’art. 119, del Decreto Rilancio.

L’art. 119 come noto a molti, è la principale norma sul superbonus.

In particolare, il co. 3 si riferisce alle condizioni richieste per fruire delle detrazioni al 110 in caso di interventi di efficientamento energetico.

In sintesi, sono richiesti: il rispetto dei requisiti tecnici minimi previsti per gli interventi di efficientamento energetico e il miglioramento di almeno due classi energetiche dell’edificio o dell’unità immobiliare funzionalmente indipendente e con uno o più accessi autonomi, da dimostrare mediante l’attestato di prestazione energetica (A.P.E.).

Il co.3 prevede anche che, sempre nel rispetto dei su detti requisiti minimi, sono ammessi all’agevolazione, nei limiti stabiliti per gli interventi di efficientamento energetico trainanti e da questi trainati, anche gli interventi di demolizione e ricostruzione rientranti nella previsione di cui all’art. 3, co. 1, lett. d, T.U.E. (Testo Unico Edilizia) di cui al D.P.R. n. 380/2001, relativa alla definizione di interventi di ristrutturazione edilizia (ricordiamo che la lett. d citata è stata modificata da ultimo nel 2020 dal D.L. n. 76/2020 anche con riguardo agli interventi di demolizione e ricostruzione).

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Ebbene, subito dopo tali disposizioni, nello stesso co.3 viene aggiunto il periodo in esame.

La norma del codice civile oggetto della deroga del D.L. n. 77 convertito in legge

Per favorire la comprensione della norma riportiamo il testo dell’art. 873 c.c. intitolato “Distanze nelle costruzioni”: “Le costruzioni su fondi finitimi, se non sono unite o aderenti, devono essere tenute a distanza non minore di tre metri. Nei regolamenti locali può essere stabilita una distanza maggiore”.

Deroga alle distanze per l’intero sistema del superbonus?

Dunque, la deroga riguarderebbe solo gli interventi di efficientamento energetico?

Non dovrebbe, in quanto il testo della legge si riferisce “al presente articolo” dunque all’intero art. 119 e non solo al co. 3; ergo, si deduce che dovrebbe riguardare anche gli altri interventi, cioè in sostanza l’altro “ramo” dell’impianto normativo del superbonus, quello del sismabonus.

Ricordiamo, infatti, che il sistema del superbonus è suddiviso in due grandi “tronconi”: quello degli interventi trainanti di efficientamento energetico e da questi trainati, e quello degli interventi trainati di sismabonus e da questi trainati.

Diciamo che il sismabonus potrebbe rientrare comunque nella previsione, essendo parte degli interventi di recupero, sebbene abbia (in parte) specifiche norme: quindi, per quanto non specificamente previsto per il sismabonus, questo è disciplinato anche dalle norme che si riferiscono agli interventi di recupero.

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Deroga alle distanze per gli interventi di recupero

Un’altra domanda riguarda invece gli interventi di recupero: preso atto dell’esplicito riferimento a detti interventi – sono appunto gli interventi di cui all’art. 16-bis D.P.R. n. 917/1986 – ci si potrebbe porre la domanda sul motivo per cui tale deroga sia nelle norme del superbonus – l’art. 119 e non (anche) in quelle dedicate agli interventi di recupero.

Dobbiamo concludere che la deroga valga solo se gli interventi – di recupero e di superbonus – sono effettuati insieme? “Insieme” in che senso? Quale contenuto tecnico e giuridico va dato alla congiunzione “e” (tra le espressioni “per gli interventi di cui all’articolo 16-bis…” e “al presente articolo”)?

Dal quadro delle norme e dalla collocazione di quella in esame sembrerebbe che la soluzione debba essere che la deroga valga solo per l’esecuzione (in qualche modo) congiunta: infatti, a differenza del superbonus, gli interventi di recupero solo in alcuni casi perseguono obiettivi di efficientamento energetico.

Dunque, dovrebbe concludersi che: per gli interventi di recupero di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico eseguiti ai fini del superbonus non valgono le norme sulle distanze dell’art. 873 c.c.

In assenza di chiarimenti, che comunque per chi scrive sarebbero necessari, la soluzione più prudenziale sembra quella qui ipotizzata: cioè che la deroga valga solo se gli interventi di recupero sono eseguiti con quelli previsti dal superbonus (bisogna poi capire in che senso).

Ricordiamo che in caso di dubbi circa l’applicazione delle norme nel caso concreto, è possibile chiedere chiarimenti all’Agenzia delle Entrate formulando un

interpello, ecco qui il link

=> https://www.agenziaentrate.gov.it/portale/web/guest/schede/istanze/scheda-interpello/come-e-dove-presentare-istanza-interpello_

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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