Il comma 8-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta nella misura del 110% per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025. Non c’è differenza in questo caso tra edifici unifamiliari, plurifamiliari o condominiali. La proroga del termine, pero, come chiarito anche dall’Agenzia delle entrate con la risoluzione 8/2022, si applica esclusivamente per gli immobili per i quali sia prevista anche l’erogazione di contributi per la riparazione o ricostruzione a seguito di eventi sismici. Quindi se l’immobile non è stato lesionato, a prescindere dal fatto che si trovi in una zona terremotata, la proroga della detrazione al 110% non è prevista-
Source: repubblica.it
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