A volte le assemblee condominiali chiedono ai loro amministratori di assumersi l’incarico di responsabili dei lavori di ristrutturazione legati al bonus del 110%. In questo modo possono ottenere la detraibilità del loro compenso, inserendolo nei costi totali. Può capitare che gli amministratori siano tentati di assumere l’incarico. In questi casi è bene che ricordino che la scelta non è priva di rischi, e possono essere chiamati a rispondere sia in sede civile che penale.
Per l’articolo 89 del Decreto legislativo 81/2008, il responsabile dei lavori è l’incaricato dal committente della progettazione o del controllo dell’esecuzione, e coincide col progettista per la fase di progettazione dell’opera e con il direttore dei lavori per la fase di esecuzione. Il responsabile dei lavori (articolo 90) deve attenersi ai principi generali di tutela dell’articolo 15, tra cui rientrano la valutazione dei rischi per salute e sicurezza, la riduzione dei rischi, la sostituzione di quel che è pericoloso con il non pericoloso, e la formazione adeguata dei lavoratori. Il committente e il responsabile dei lavori devono anche valutare la durata dei lavori, il piano di sicurezza e di coordinamento, il fascicolo con le informazioni su prevenzione e protezione dai rischi dei lavoratori (articolo 91), e l’idoneità dell’impresa esecutrice dei lavori.
In più devono chiedere il Durc all’impresa esecutrice e trasmettere alle amministrazioni competenti la notifica di inizio e fine lavori. Il responsabile dei lavori, nel caso di un cantiere in cui è prevista la presenza di più imprese, oltre all’affidamento dei lavori deve designare il coordinatore per la progettazione e il coordinatore per l’esecuzione.
Occorre notare che i lavori per ottenere il superbonus sono complessi e riguardano l’attività di più imprese. Di recente la Corte di Cassazione, con la sentenza 4490/2021, ha rigettato il ricorso di un datore di lavoro condannato penalmente contro una sentenza precedente. La sentenza affermava la sua responsabilità perché aveva impegnato un dipendente in smantellamento e ripristino di un impianto idraulico senza averlo formato sui rischi dell’attività e senza realizzare il piano sicurezza.
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