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Superbonus, Le Novità Per Sbloccare Le Cessioni Del Credito E Far Ripartire I Cantieri – Corriere Salentino

LECCE – “Occorrono forme alternative di finanziamento per poter avviare i nuovi interventi di riqualificazione energetica dei palazzi condominiali o per completarne lo stato di avanzamento dei lavori”. È quanto rileva l’analista Davide Stasi, alla luce della stretta sulle cessioni del credito che sta rallentando e, in alcuni casi, addirittura fermando l’esecuzione delle opere a Lecce e provincia.

“Con le continue modifiche alla normativa del Superbonus 110%, il meccanismo della cessione del credito si è trasformato in un vero e proprio imbuto – spiega Stasi – che si è ormai tappato allorquando le banche hanno raggiunto l’importo delle imposte da portare in compensazione. Con il Decreto Aiuti, però, si potrebbe essere aperto un piccolo spiraglio, grazie alla cosiddetta quarta cessione, in quanto era necessario abbattere le restrizioni sulla circolazione dei bonus edilizi. La cessione dei crediti è ora ammessa anche per la singola rata e gli istituti finanziari possono cedere il credito acquisito a un proprio correntista cliente «professionale» anche senza attendere la quarta cessione. L’obiettivo non può che essere quello di sbloccare velocemente i crediti maturati dalle banche in relazione agli interventi edilizi che danno diritto a una delle numerose detrazioni previste dalla legge (Superbonus, compreso). Un utile supporto può arrivare ora dai portali web aperti al fine di individuare opportunità di investimento e dagli investitori privati non istituzionali: business angels, venture capitalist, investitori professionali in equity crowdfunding”.

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Va detto che, dopo lo sconto in fattura o al contribuente che ha maturato la detrazione, è consentita una prima cessione libera. Chi ha acquistato il credito può cedere a banche ed intermediari finanziari che hanno facoltà di cedere il credito in favore dei clienti professionali privati (di cui all’articolo 6, comma 2-quinquies, del decreto legislativo numero 58 del 1998).

“Stiamo parlando – precisa Stasi – di tutti i soggetti indicati nell’allegato 3 del Regolamento della Consob (numero 20307 del 15 febbraio 2018) autorizzati ad operare nei mercati finanziari, vale a dire non solo le banche ma anche le imprese di investimento; gli altri istituti finanziari autorizzati o regolamentati; le imprese di assicurazione; gli organismi di investimento collettivo e società di gestione di tali organismi; i fondi pensione e società di gestione di tali fondi; i negoziatori per conto proprio di merci e strumenti derivati su merci; i soggetti che svolgono esclusivamente la negoziazione per conto proprio su mercati di strumenti finanziari e che aderiscono indirettamente al servizio di liquidazione, nonché al sistema di compensazione e garanzia (locals); gli altri investitori istituzionali; gli agenti di cambio”.

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“Inoltre – aggiunge l’analista – possono entrare in gioco anche le imprese di grandi dimensioni che abbiano almeno due dei seguenti requisiti: più di 20 milioni di euro di bilancio; oltre 40 milioni di euro di fatturato netto; due milioni di euro di fondi propri. In ultimo, ci sono anche gli investitori istituzionali la cui attività principale è quella di investire in strumenti finanziari, compresi gli enti dediti alla cartolarizzazione di attivi o altre operazioni finanziarie”.

“Intanto – chiosa Stasi – alcune banche si sono già attivate per la ricerca di investitori professionali disponibili all’acquisto dei crediti fiscali. Si parla di grossi fondi e di nuove proposte di acquisto dei crediti ma che non riconosceranno più 100-102 euro ogni 110 euro di credito maturato, ma solo 95-96 euro ogni 110 euro”.

Rispetto alla precedente formulazione, dunque, la cessione all’esterno del mondo bancario o assicurativo è concessa non solo alle banche ma anche alle società appartenenti a un gruppo bancario; la cessione a soggetti privati esterni al sistema bancario è consentita a prescindere dal numero di cessioni già poste in essere, in quanto non è più richiesto, come in precedenza, che il credito sia stato oggetto delle tre cessioni; la cessione esterna al mondo bancario o assicurativo può avvenire solamente in favore di un correntista «qualificato».

Perché un cliente possa essere classificato come «investitore professionale su richiesta», la banca deve valutare se il cliente sia in grado di adottare consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti e di comprendere i rischi che assume, avendo come parametro i requisiti di professionalità previsti per dirigenti e amministratori degli intermediari del settore finanziario.

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Source: corrieresalentino.it

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