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Superbonus: le nuove regole per la cessione e la nuova piattaforma – BibLus-net

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L’Agenzia delle Entrate ha pubblicato nuovi chiarimenti in merito alla cessione dei crediti

L’Agenzia delle Entrate, a seguito della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale del dl 50/2022, ha aggiornato le disposizioni in materia di cessione del credito relativamente agli interventi di recupero del patrimonio edilizio, efficienza energetica, rischio sismico, impianti fotovoltaici e colonnine di ricarica.

Il documento va a modificare il provvedimento del Direttore dell’Agenzia delle Entrate (prot. n. 35873) pubblicato il 3 febbraio 2022.

Aggiornata anche la piattaforma telematica per comunicare le cessioni dei crediti per gestire la tracciabilità e il divieto di cessione parziale delle rate annuali dei bonus edilizi.

Vediamo nel dettaglio cosa prevede il provvedimento.

Di seguito elenchiamo le modifiche introdotte

La legge di conversione del decreto sostegni-ter ha previsto la possibilità di effettuare 2 ulteriori cessioni successivamente alla prima, esclusivamente in favore di banche.

Il decreto aiuti è tornato sulla cessione del credito, stabilendo che sia sempre consentita la cessione dalle banche e dalle società che appartengono ad un gruppo bancario vigilato in favore dei clienti professionali privati.

Tali novità hanno richiesto l’adeguamento del precedente provvedimento dell’Agenzia delle Entrate.

Il nuovo provvedimento aggiunge inoltre che la comunicazione di cessione deve essere inviata entro il 16 marzo dell’anno successivo a quello in cui sono state sostenute le spese che danno diritto alla detrazione.

Se si prendono in considerazione le rate rimanenti di spese sostenute tra l’anno 2020 e l’anno 2025, non fruite in detrazione, la scadenza da tenere in considerazione è quella del 16 marzo dell’anno in cui scade la dichiarazione dei redditi in cui il contribuente avrebbe dovuto inserire la prima rata ceduta e non utilizzata in detrazione.

Viene prevista la possibilità di annullare le comunicazioni in questione entro il 5 aprile successivo alla scadenza.

Per quanto riguarda i cessionari e i fornitori, viene stabilito che i soggetti devono confermare l’esercizio dell’opzione, tramite l’apposita piattaforma di cessione dei crediti.

La piattaforma aggiornata è raggiungibile attraverso l’area riservata del sito dell’Agenzia delle Entrate.

Per quanto riguarda le comunicazioni relative a crediti dal 1° maggio 2022, si deve comunicare in anticipo la scelta della fruizione in compensazione. Tale scelta deve essere indicata per ciascuna rata annuale, che può avvenire anche in più soluzioni.

Scarica il documento dell’Agenzia delle Entrate

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Source: biblus.acca.it

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