Superbonus, la risoluzione numero 18 del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate fornisce le regole per le comunità energetiche rinnovabili. Nel documento sono anche riportate le indicazioni fiscali sulle somme che vengono erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomini.
Superbonus, con la risoluzione numero 18 del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate vengono fornite le precisazioni sulla fruizione dell’agevolazione per le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, in base a quanto previsto dal decreto Milleproroghe 2020.
I chiarimenti sono relativi anche alla detrazione prevista per gli interventi di riqualificazione energetica degli edifici, prevista dall’articolo 16-bis del TUIR.
Il documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria contiene anche le indicazioni di tipo fiscale sulle somme che vengono erogate dal Gestore dei servizi energetici (Gse) ai condomini.
Nello specifico, i condomini interessati sono quelli che aderiscono alle “configurazioni” e sono composti da persone fisiche al di fuori dell’attività di impresa.
Superbonus, le regole per le comunità energetiche rinnovabili
La risoluzione numero 18 del 12 marzo 2021 dell’Agenzia delle Entrate contiene i chiarimenti sulla fruizione del superbonus e dell’agevolazione prevista per i lavori di riqualificazione energetica, ai sensi dell’articolo 16-bis del TUIR.
- Agenzia delle Entrate – Risoluzione numero 18 del 12 marzo 2021
- Configurazioni di cui all’articolo 42-bis del decreto-legge 30 dicembre 2019, n. 162 convertito, con modificazioni, dalla legge 28 febbraio 2020.
Nel documento di prassi dell’Amministrazione finanziaria vengono presi in considerazione, nello specifico, le comunità energetiche rinnovabili costituite in forma di enti non commerciali o per i condomìni che aderiscono alle “configurazioni”, in base a quanto stabilito dall’articolo 42-bis del decreto Milleproroghe 2020 (Dl n. 162/2019).
Secondo quanto stabilito dall’articolo 119 del decreto Rilancio, per gli impianti a fonte rinnovabile gestiti da soggetti che aderiscono alle “configurazioni”, si applica una detrazione fino alla soglia di 200 kW e per un importo totale di spesa non superiore a 96 mila euro.
La detrazione prevista dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera h) del TUIR spetta nella misura del 50% ed è ripartita in 10 quote annuali dello stesso importo.
La stessa fa riferimento alle spese sostenute per interventi di realizzazione di opere per il risparmi energetico su singole unità immobiliari e su parti comuni.
In particolare sono relative all’installazione di impianti che sfruttano l’energia prodotta da fonti rinnovabili, ad esempio gli impianti fotovoltaici.
L’agevolazione spetta anche ai soggetti che aderiscono alle “configurazioni” ed è legata alle spese per l’installazione e la gestione degli impianti, indipendentemente dalla loro natura giuridica degli stessi.
L’impianto, tuttavia, deve essere installato per far fronte ai bisogni energetici dei componenti della stessa configurazione, senza attività commerciale abituale.
Secondo quanto stabilito dal decreto Rilancio, dal comma 16-ter dell’articolo 119, l’istallazione degli impianti fino a 200 kW rientra tra gli interventi che danno diritto al superbonus.
La detrazione si applica per l’installazione su edifici di impianti solari fotovoltaici collegati, alla rete elettrica, o di impianti solari fotovoltaici su strutture pertinenziali agli edifici.
L’importo massimo di spesa è 48 mila euro e il limite è di 2.400 per ogni kW di potenza nominale dell’impianto solare fotovoltaico.
L’agevolazione deve essere ripartita in 5 quote annuali dello stesso importo e in quattro quote per la parte di spesa sostenuta nell’anno 2022.
La condizione da rispettare è che l’installazione sia eseguita insieme ad un intervento trainante, tuttavia l’agevolazione spetta anche per l’istallazione di sistemi di accumulo integrati negli impianti solari fotovoltaici.
In tal caso il limite di importo complessivo resta lo stesso ma quello della spesa per ogni kWh di capacità di accumulo del sistema è di 1.000 euro.
Superbonus, le somme erogate dal Gestore dei servizi energetici ai condomini
Il secondo aspetto analizzato nel documento di prassi dell’Agenzia delle Entrate è il trattamento fiscale delle somme erogati dal Gestore dei servizi energetici ai condomìni composti da persone fisiche al di fuori dell’esercizio di attività d’impresa, arti e professioni.
A riguardo l’Agenzia delle Entrate sottolinea innanzi tutto che la forma giuridica che devono assumere le “configurazioni” sperimentali non è disciplinata dall’articolo 42-bis del decreto Milleproroghe 2020.
Sono invece regolamentate le condizioni da rispettare per i consumatori di energia elettrica che vogliono diventare “autoconsumatori” di energia rinnovabile, che agiscono in modo collettivo.
Il comma 4 della direttiva Ue n. 2018/2001 stabilisce che i partecipanti producono energia per il proprio consumo, con impianti alimentati da fonti rinnovabili di potenza complessiva non superiore a 200 kW.
Deve essere rispettata la data di entrata in esercizio del 29 febbraio 2020, che coincide con l’entrata in vigore della legge di conversione del decreto Milleproroghe 2020.
Deve inoltre essere preso in considerazione il termine di 60 giorni successivi alla data di entrata in vigore del procedimento che recepisce la direttiva UE, ovvero il 30 giugno 2021.
I clienti finali possono scegliere il proprio venditore e i rapporti tra partecipanti sono regolamentati dai contratti di diritto privato.
Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, si applicano gli oneri generali di sistema (articolo 6, comma 9, secondo periodo, del Dl n. 244/2016).
Come sottolinea il documento di prassi:
“Sull’energia prelevata dalla rete pubblica dai clienti finali, compresa quella condivisa di cui al comma 4, lettera b), del presente articolo, si applicano gli oneri generali di sistema ai sensi dell’articolo 6, comma 9, secondo periodo, del decreto legge 30 dicembre 2016, n. 244, convertito, con modificazioni, dalla legge 27 febbraio 2017, n. 19.”
Gli impianti che rientrano nelle configurazioni hanno la possibilità di applicare la “tariffaincentivante” che favorisce l’autoconsumo istantaneo e l’uso di sistemi di accumulo.
Superbonus, la tariffa incentivante riconosciuta dal gestore dei servizi energetici
Per ridurre al minimo l’energia immessa nella rete e non autoconsumata viene riconosciuta dal gestore dei servizi energetici una tariffa incentivante, sotto forma di premio.
Il calcolo fa riferimento al minor valore, calcolato per ciascuna ora, tra l’energia elettrica immessa in rete dagli impianti alimentati da fonti rinnovabili facenti parte della configurazione e l’energia elettrica prelevata dall’insieme dei clienti finali della configurazione.
Il Gse restituisce le componenti tariffarie disciplinate in via regolata e quelle connesse al costo della materia prima energia, non applicabili all’energia condivisa, dal momento che tale energia è consumata nella stessa parte di rete a bassa tensione ed è equiparabile all’autoconsumo sul luogo.
Il Gse riconosce un corrispettivo per la vendita dell’energia, se l’energia prodotta e immessa in rete resta resta a disposizione del referente della configurazione.
Viene inoltre prevista la possibilità di cessione al Gse stesso. Devono essere applicate le “Regole tecniche per l’accesso al servizio di valorizzazione e incentivazione dell’energia elettrica condivisa” del 22 dicembre 2020.
Nel caso dell’autoconsumo collettivo, il referente è il condominio stesso. Le somme in questione saranno poi attribuite a ciascun condomino, in base ai criteri stabiliti dalle delibere assembleari.
La risoluzione dell’Agenzia delle Entrate precisa inoltre i seguenti punti:
- la “tariffa premio” non assume rilevanza reddituale;
- le componenti tariffarie restituite non sono fiscalmente rilevanti, trattandosi di un “contributo aggiuntivo dovuto alle perdite di rete evitate”;
- il corrispettivo per la vendita dell’energia, nella misura in cui l’energia prodotta e immessa in rete resta nella disponibilità del referente della configurazione, con facoltà di cessione al Gse medesimo, è fiscalmente rilevante, configurando un reddito diverso (articolo 67, comma 1, lettera i) del Tuir).
Source: informazionefiscale.it
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