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“Superbonus”: ne può beneficiare anche una Asd per Interventi sugli spogliatoi di una Palestra comunale utilizzata in Convenzione – Entilocali-online

“Superbonus”: ne può beneficiare anche una Asd per Interventi sugli spogliatoi di una Palestra comunale utilizzata in Convenzione

L’Agenzia delle Entrate, con la Risposta n. 515 del 27 luglio 2021, ha fornito chiarimenti in merito alla possibilità di beneficiare del “Superbonus” per interventi realizzati da una Associazione sportiva dilettantistica in una Palestra di una Scuola, utilizzata in base ad una Convenzione stipulata con un Comune, ai sensi dell’art. 119, comma 9, lett. e), del Dl. n. 34/2020.

L’Agenzia delle Entrate ha ricordato la disciplina del “Superbonus”, rinviando a tutti i chiarimenti forniti con vari Documenti di prassi e Faq, reperibili nell’apposita area tematica dedicata a tale agevolazione.

Nello specifico, il citato comma 9 prevede che le disposizioni contenute nei commi da 1 a 8 si applicano anche agli Interventi effettuati dalle “Associazioni e Società sportive dilettantistiche iscritte nel Registro istituito ai sensi dell’art. 5, comma 2, lett. c), del Dlgs. n. 242/1999, limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti di immobili adibiti a spogliatoi”.

Come chiarito con la Circolare n. 24/E del 2020, ai fini della applicazione della norma, ciò che rileva è il sostenimento delle spese relative agli Interventi ammessi dalla normativa in esame da parte dei predetti soggetti, sia proprietari che meri detentori dell’immobile in virtù di un titolo idoneo, al momento di avvio dei lavori o al momento del sostenimento delle spese, se antecedente il predetto avvio, nonché la destinazione dell’immobile “a spogliatoio” per lo svolgimento della proprie attività.

Più precisamente, come chiarito nella citata Circolare, 24/E del 2020, il beneficiario può:

– essere titolare di un diritto reale di godimento (usufrutto o uso) sull’immobile;

– detenere l’immobile in base ad un contratto di locazione, anche finanziaria, o di comodato, regolarmente registrato, ed essere in possesso del consenso all’esecuzione dei lavori da parte del proprietario.

Nel caso in esame, la Convenzione in essere, avente ad oggetto la “manutenzione e custodia degli Impianti sportivi” con l’utilizzo degli stessi, sia pure in maniera non esclusiva (in quanto viene utilizzato anche dal Comune per l’attività scolastica) costituisce a parere dell’Agenzia titolo idoneo a consentire all’Asd l’applicazione della citata disposizione fiscale relativa al “Superbonus”. Ciò in quanto il Sistema di protocollazione adottato dal Comune è idoneo a garantire che l’Asd abbia la disponibilità giuridica e materiale dell’Impianto sportivo, in base al rinnovo della Convenzione, a far data dal 1° settembre 2020, vale a dire prima del sostenimento delle spese relative agli Interventi ammessi all’agevolazione.

Pertanto, con riferimento al caso di specie, in presenza dei requisiti e delle condizioni normativamente previsti, “previo assenso del Comune proprietario all’esecuzione dei lavori da parte del Concessionario”, l’Agenzia ha ritenuto ammissibile l’accesso al “Superbonus” in relazione alle spese sostenute per la realizzazione di Interventi, previsti dalla norma in esame, vale a dire in relazione all’immobile di proprietà del Comune (Palestra Scuola media) a fronte degli Interventi che intende effettuare di efficientamento energetico “ma solo per la parte adibita a spogliatoi”.


Source: entilocali-online.it

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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