Il condominio si costituisce di fatto quando in un unico edificio suddiviso in più immobili sono presenti proprietari diversi. È del tutto ininfluente che ci sia una costituzione formale, dal momento che questo è costituito a prescindere da qualunque atto specifico. È possibile chiedere lo scioglimento del condominio soltanto quando vi sono delle parti autonome, ad esempio quando è formato da più edifici. In questo caso i proprietari degli immobili all’interno dei singoli edifici possono chiedere di costituire un condominio a sé rispetto a quello composto dalla somma degli edifici. Quindi nel caso in questione non c’è alcuna possibilità di rinunciareo staccarsi dal condominio. Per quel che riguarda poi la questione specifica dell’istallazione dell’ascensore che può essere ammessa al Superbonus, dal momento che si tratta di installare alcune parti su un bene di proprietà privata i proprietari possono correttamente richiedere un affitto per l’uso dell’area, oppure negare il consenso all’installazione. Non è infatti possibile imporre maggioranza ad un proprietario ad un condomino di cedere gratuitamente la sua proprietà in uso agli altri condomini. Il fatto che siano presenti persone anziane nel condominio non ha alcuna rilevanza da questo punto di vista. Come chiarito infatti da tempo dalla Cassazione, in particolare con la sentenza 4726/2016, “i poteri dell’assemblea e la delibera dell’assemblea, non possono invadere la proprietà (private o esclusive) dei singoli condomini”.
Source: repubblica.it
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