L’articolo 1, comma 5, del Dl 39/2024 blocca le opzioni di cessione e sconto per gli interventi per i quali al 30 marzo 2024 “non è stata sostenuta alcuna spesa, documentata da fattura, per lavori già effettuati“.
Per considerare “effettuati” i lavori basta aver pagato la parcella di un professionista? Il concetto di “lavori” comprende le prestazioni di servizi finalizzati alla costruzione?
Secondo le Entrate le spese propedeutiche sono distinte da quelle per gli interventi edilizi e l’espressione “lavori già effettuati” si riferisce “alle spese per gli interventi edilizi, ovvero a quelli indicati nel titolo edilizio che assente i lavori, e non alle prestazioni di tecnici e professionisti e alle spese amministrative connesse“. Non basta “l’evidente nesso diretto tra l’attività oggetto di progettazione e istruttoria con la successiva realizzazione materiale“.
È quanto si legge in un interpello delle Entrate, direzione regionale Lombardia (prot. 904-955/2024),
Pertanto, il pagamento della parcella di un professionista non basta a
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