Non tutte le difformità urbanistiche escludono il beneficiario dall’ottenimento del Superbonus. In alcuni casi, infatti, è possibile rimediare. Vediamo allora nel dettaglio quando il contribuente perde il diritto allo sconto del 110% e quando invece può ancora recuperare.
Superbonus, gli interventi agevolabili
Gli interventi per i quali l’Agenzia delle Entrate riconosce il Superbonus 110% si distinguono in:
- Interventi principali o trainati (come gli interventi di isolamento termico degli involucri edilizi, la sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale sulle parti comuni o di impianti di climatizzazione invernale sugli edifici unifamiliari oppure sulle unità immobiliari di edifici plurifamiliari e gli interventi antisismici);
- Interventi aggiuntivi o trainati, ovvero per “ulteriori” interventi eseguiti congiuntamente con almeno uno degli interventi principali di isolamento termico, di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale o antisismici, precedentemente elencati (come Interventi di efficientamento energetico, eliminazione delle barriere architettoniche, installazione di impianti solari fotovoltaici e sistemi di accumulo e infrastrutture per la ricarica di veicoli elettrici).
Superbonus, i requisiti che danno diritto allo sconto
Ai fini dell’accesso al Superbonus, gli interventi di isolamento termico delle superfici opache o di sostituzione degli impianti di climatizzazione invernale esistenti devono:
- rispettare i requisiti previsti dal decreto del Ministro dello Sviluppo Economico di concerto con il Ministro dell’Economia e delle Finanze e del Ministro dell’Ambiente e della Tutela del Territorio e del Mare e del Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti del 6 agosto 2020;
- assicurare, il miglioramento nel loro complesso – anche congiuntamente agli interventi di efficientamento energetico, all’installazione di impianti solari fotovoltaici ed, eventualmente, dei sistemi di accumulo – di almeno due classi energetiche dell’edificio, compreso quello unifamiliare o delle unità immobiliari site all’interno di edifici plurifamiliari funzionalmente indipendenti e che dispongono di uno o più accessi autonomi dall’esterno, o, se non possibile in quanto l’edificio o l’unità familiare è già nella penultima (terzultima) classe, il conseguimento della classe energetica più alta;
- dimostrare il miglioramento energetico con attestato di prestazione energetica (A.P.E.), ante e post-intervento, rilasciato da un tecnico abilitato nella forma della dichiarazione asseverata.
Tutti questi lavori devono essere accompagnati dalla certificazione richiesta dall’Agenzia delle Entrate, nonché dal visto di conformità dei dati relativi alla documentazione che attesta la sussistenza dei presupposti che danno diritto alla detrazione d’imposta. Ma cosa succede in caso di difformità urbanistiche?
Superbonus, non tutte le difformità comportano l’esclusione e come rimediare
Come previsto dall’Agenzia delle Entrate (circolare n. 19/E del 2020) gli interventi edilizi difformi dal titolo abilitativo ed in contrasto con gli strumenti urbanistici e i regolamenti edilizi può determinare, nella maggior parte dei casi, la decadenza dai bonus ristrutturazione casa, tra i quali rientra il Superbonus 110%.
A questo punto l’Agente di Riscossione può procedere con il recupero delle somme considerate indebitamente percepite, poiché, ai sensi della normativa vigente, si tratta di opere non sanabili.
Se invece sono state realizzate opere edilizie comunque conformi agli strumenti urbanistici ed ai regolamenti edilizi, per le quali l’errore consiste solo nella presentazione di un titolo abilitativo diverso da quello richiesto, non si avrà decadenza dal beneficio fiscale.
In questi casi, spetta a chi ha commesso l’errore (e quindi il contribuente) è concesso di rimediare regolarizzando la propria posizione mediante un accertamento di conformità ai sensi dell’articolo 36 del testo unico, oppure mediante il ripristino della situazione legittima con demolizione o altre misure; altrimenti si deve fare una procedura di fiscalizzazione dell’abuso (ove applicabile).
Source: quifinanza.it
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