La questione presa in considerazione nella risposta n. 674/2021 dell’Agenzia delle entrate verte sulla ristrutturazione in chiave antisismica di un edificio collabente F/2, sul quale i lavori di demolizione e ricostruzione di una parte e il risanamento dell’altra sono iniziati nel 2016, ma non ancora conclusi. Tali interventi sono cominciati prima dell’entrata in vigore del Dm n. 58/2017, che ha introdotto l’obbligo dell’attestazione della classe del rischio sismico e del decreto “Crescita”, che ha esteso la possibilità di effettuare degli interventi agevolabili di demolizione/ricostruzione in zona sismica 2 e 3.
Tra gli interventi in sospeso ce ne sono ancora alcuni inerenti alla struttura e, quindi, al miglioramento sismico. A proposito di questi ultimi l’istante chiede di poter accedere al Superbonus 110%, considerato che ha provveduto a integrare il permesso a costruire (presentato in data antecedente al 1° gennaio 2017, ossia il 17 maggio 2016), presentando, insieme alla Scia in variante, l’asseverazione della riduzione del rischio sismico a luglio 2021.
In merito, l’Agenzia osserva che la norma attualmente vigente sul sismabonus (commi da 1-bis a 1-septies dell’articolo 16 del Dl n. 63/2013), a cui rimanda l’articolo 119 del Dl “Rilancio” prevede, tra l’altro, che l’agevolazione si applica in caso di interventi le cui procedure autorizzatorie sono iniziate a partire dal 1° gennaio 2017 ovvero per i quali sia stato rilasciato il titolo edilizio.
Quindi, considerato il chiaro limite temporale e visto che l’istante ha ottenuto il permesso a costruire prima del 1° gennaio 2017 (17 maggio 2016), lo stesso non potrà fruire del Superbonus per le spese sostenute dal 1° luglio 2020 per gli interventi antisismici.
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