La detrazione della coibentazione in copertura è sempre possibile se il tetto separa un ambiente caldo da uno freddo
(Rinnovabili.it) – Un recente avviso pubblicato da ENEA ha fornito un importante chiarimento in materia di Superbonus e coibentazione delle coperture. L’accesso alle agevolazioni garantite dal Superbonus 110% è sempre possibile quando il tetto separa un vano riscaldato dall’esterno, ma nel caso in cui la copertura separi un vano freddo dall’esterno, l’incentivo è applicabile solo se non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
L’avviso è stato pubblicato sul sito dell’ENEA dopo un confronto avvenuto con il Ministero della Transizione Ecologica in seguito ad un chiarimento chiesto dagli utenti.
L’articolo 119 della Legge di Bilancio del 2020, recita: “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente“.
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A questo proposito si era espressa l’Agenzia delle Entrate sottolineando che, in seguito alle modifiche introdotte alla legge di Bilancio 2021 “potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il tetto non è riscaldato”.
Non era però chiaro se l’agevolazione dell’intervento di coibentazione fosse possibile sia che il tetto confinasse con un ambiente riscaldato, sia che confinasse con un sottotetto non riscaldato.
Source: rinnovabili.it
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