L’eliminazione delle barriere architettoniche, come intervento cosiddetto «trainante», gode del Superbonus al 110 per cento. Deve essere abbinato, però, ai lavori di efficientamento energetico, perché il doppio salto di classe è imprescindibile. Irrilevante, ai fini dell’ammissione allo sgravio, la presenza nello stabile di over 65. Inoltre, i lavori di eliminazione delle barriere beneficiano anch’essi dello sconto in fattura e della possibilità di cessione del credito. A confermarlo è Alessandra Sartore, sottosegretaria del ministero dell’Economia, in un’interrogazione, presentata da Gian Maria Fragomeli (Pd), in commissione Finanze alla Camera.
Gli interventi volti all’eliminazione delle barriere architettoniche godono della maxi-detrazione, e anche della possibilità di optare per lo sconto in fattura o per la cessione del relativo credito. In particolare, il Superbonus si applica alle spese per l’eliminazione delle barriere architettoniche «sostenute dal 1° gennaio 2021», «su un ammontare massimo di spesa attualmente pari a 96.000 euro».
«Si ritiene che la presenza, nell’edificio oggetto degli interventi, di persone di età superiore a sessantacinque anni, sia, in ogni caso, irrilevante ai fini dell’applicazione del beneficio», si legge nel testo della risposta. In altre parole, l’assenza di over 65 non impedisce l’accesso al Superbonus degli interventi per l’eliminazione delle barriere architettoniche. Inoltre, tali interventi, in quanto classificati come «trainanti», «sottendono – viene precisato – alla condizione del doppio passaggio di classe energetica».
Altri chiarimenti – sempre riguardanti l’accesso al beneficio dei lavori di eliminazione della barriere architettoniche – riguardano il computo del numero di unità immobiliari che compongono l’edificio e il relativo massimale di spesa. Il Superbonus spetta – chiarisce il Mef – agli interventi di eliminazione della barriere anche se questi sono realizzati sulle parti comuni di edifici non in condominio, in quanto composti da 2 a 4 unità immobiliari di un unico proprietario o di comproprietari persone fisiche.
«Si ritiene che – viene ancora chiarito -, in assenza di specifiche indicazioni nella norma, ai fini del computo delle unità immobiliari, le pertinenze non debbano essere considerate autonomamente, anche se distintamente accatastate, tenuto conto della ratio della modifica operata con la Legge di Bilancio 2021. Pertanto, ad esempio, può fruire del Superbonus anche l’unico proprietario di un edificio composto da 4 unità immobiliari e 4 pertinenze, che realizza interventi finalizzati al risparmio energetico sulle parti comuni del predetto edificio».
Quanto al calcolo del limite di spesa, «conformemente a quanto previsto per l’ecobonus e per il sismabonus spettanti per interventi realizzati sulle parti comuni, anche ai fini dell’applicazione del Superbonus, nel caso in cui l’ammontare massimo di spesa agevolabile sia determinato in base al numero delle unità immobiliari che compongono l’edificio oggetto di interventi, il calcolo vada effettuato tenendo conto anche delle pertinenze. In sostanza, in un edificio in condominio con 4 unità abitative e 4 pertinenze, il calcolo della spesa massima ammissibile è fatto moltiplicando per 8».
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