L’Enea ha pubblicato due avvisi importanti sul sito dedicato alle detrazioni fiscali. Si tratta di sue chiarimenti rilevanti ai fini della fruizione del Superbonus. Entrambi derivano da un confronto con il ministero della Transizione ecologica (già ministero dell’Ambiente).
Il primo avviso chiarisce che le spese relative ai lavori trainati eseguiti sulle parti private, anche se parzialmente conclusi, possono essere inserite negli stati avanzamento lavori. Il secondo – di grande impatto – afferma che le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante.
La legge di Bilancio del 2021 – va ricordato – ha ammesso tra gli interventi “trainanti” del Superbonus anche la coibentazione del tetto anche nel caso in cui il sottotetto non sia riscaldato. «Gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente», recita l’articolo 119 del Dl 34 del 2020.
Sul tema si era espressa anche l’Agenzia delle Entrate con una risposta ad un interpello (n. 956-1242/2021), affermando che, a seguito della modifica normativa introdotta dalla legge di Bilancio 2021, «potranno rientrare nel Superbonus anche gli interventi di coibentazione del tetto e a condizione che il requisito dell’incidenza superiore al 25% della superficie disperdente lorda, sia raggiunto con la coibentazione delle superfici che, nella situazione ante intervento, delimitano il volume riscaldato verso l’esterno, vani freddi o terreno. Ai fini del computo della superficie disperdente lorda, quindi non rientra la superficie del tetto quando il tetto non è riscaldato».
Infine, c’è un’ultima novità operativa, evidenziata da Enea: dal 1° settembre sono operative le nuove procedure di accesso ai portali Superecobonus 110, Ecobonus e Bonus casa, con autenticazione mediante Spid. L’Enea consiglia di effettuare il primo accesso dal portale unico detrazionifiscali.ENEA.it.
Source: professionearchitetto.it
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