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Il Superbonus prevede scadenze differenziate in relaziona al fatto che l’ntervento venga effettuato su part comuni a più edifici o su edifici singoli. In questo secondo caso la scadenza è comunque fiissata al 31 dicembre 2022. Quindi anche se i due edifici decidono di mettere in comune la struttura, in assenza di condominio l’agevolazioen del 110% è ammessa solo per le spese di qui a fine anno. Quanto ai massimali, il tetto di spesa è ovviamente riferito al costo dell’intervento, e deve ovviamente essere asseverato. Per cui qualora l’installazione avesse un costo superiore al tetto di 96.000 euro previsto come spesa massima il fatto di essere al servizio di uno o più edifici non cambia nulla: la quota si spesa al di sopra di quella stablita dalla legge resta comunque indetraibile.
Source: repubblica.it
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