L’ultimo decreto in materia di cession e del credito, il decreto 13/2022, non ha introdotto nessuna novità per le scadenze per il Superbonus. Quanto ai casi specifici, il condominio in quanto tale si costituisce nel momento in cui all’interno di uno stesso edificio con diverse unità immbiliari distintamente accatastate sono presenti proprietari diversi per ciascuna di queste. Per costituire il condominio sono sifficienti anche solo due proprietari di versi. Quando invece nello stesso fabbricato ci sono di più unità immobiliari che appartengono in tutto o in parte ad un unico soggetto non si tratta di condominio in quanto i comproprietari dividono tra di loro una stessa proprietà. Detto questo ai fini delle scadenze del Superbonus gli immobili di un unico proprietario (o in comproprietà) con fino ad un massimo di quattro apprtamenti sono equiparati ai condomini, per cui la scadenza per la detrazione del 110% è fissata al 31 dicembre 2023. Se però all’interno di un condominio i singoli proprietari che hanno accessi direti dalla strada e impianti separati intendono richiedere il Superbonus come un ità i mmobiliari funzionalmente indipendenti, la detrazione al 110% è riconosciuta solo fino al 31 dicembre 2022 a patto di aver realizzato almeno il 30% dei lavori entro giugno.
Source: repubblica.it
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