In materia di Superbonus, l’opzione relativa alla detrazione fiscale per le spese sostenute dal 1° gennaio al 31 dicembre 2022, che il contribuente può scegliere di distribuire in dieci quote annuali di pari importo a partire dal periodo d’imposta 2023, è esercitabile anche solo per una parte delle spese sostenute nel 2022, non essendo previsto che tale opzione debba riguardare tutte le spese sostenute in tale anno. Lo chiarisce l’Agenzia delle entrate con la risposta n. 252 del 9 dicembre 2024, ricordando che tale opzione, irrevocabile, va esercitata nella dichiarazione dei redditi relativa al periodo d’imposta 2023, a condizione che la rata di detrazione riguardante il periodo d’imposta 2022, per la quale, secondo le regole ordinarie, il contribuente avrebbe dovuto fruire della prima di quattro quote di detrazione di pari importo (come previsto dall’articolo 119 del Dl n. 34/2020), non sia stata indicata nella relativa dichiarazione dei redditi.
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