

Le agevolazioni fiscali per consolidamento e risparmio energetico seguono le stesse regole previste per gli interventi di ristrutturazione. Sono ammessi alla detrazione, quindi, solo i lavori effettuati sugli immobili “esistenti”, ossia non in corso di costruzione. Gli edifici in categoria F/4, ossia in corso di definizione risultano “esistenti” e quindi le agevolazioni sono ammesse, come chiarito dall’Agezia delle entrate con la risposta 241/2021. Per quanto riguarda il Superbonus per il consolidamento il massimale di spesa è di 96.000 euro per appartamento. Il locale agricolo invece non gode di agevolazioni a meno che non sia di pertinenza. Nel caso del Superbonus energetico, invece, se la superficie catastale degli appartamenti supera il 50% di quella complessiva della palazzina occorre cosiderare che è possibile usufruire del Superbonus per non più di due unità immobiliari per uso abitativo.
Source: repubblica.it
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