l’Agenzia delle Entrate con la circolare 24 dell’8 agosto 2020 ha dettato le regole per l’applicazione del Superbonus sia in ambito condominiale, quindi per quanto riguarda l’agevolazione è riconosciuta in qualità di condomini in relazione millesimi di proprietà sia in riferimento agli interventi ammessi sulle parti di proprietà privata. Le regole per il condominio sono dettate al punto 1.1 della circolare. Qui è espressamente contenuto l’elenco delle parti comuni del condominio sulle quali possono essere effettuati gli interventi che danno diritto alle agevolazioni fiscali. La lista alla quale fa riferimento la circolare dell’Agenzia è quella contenuta nell’articolo 1117 del codice civile. Nella lista del codice civile non sono ricompresi, ovviamente, gli infissi installati nei singoli appartamenti dal momento che gli infissi in questione sono proprietà privata. Fanno parte dell’elenco, invece, gli infissi delle parti comuni, come ad esempio quelli della colonna delle scale o e il portone o i portoni condominiali. Con la risoluzione 60 del 28 settembre 2020, l’Agenzia ha precisato che nell’ambito degli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni dell’edificio ai fini del salto delle due classi energetiche possono essere ricompresi anche quelli di sostituzione degli infissi installati sulle parti comuni, in tutti i casi in cui si tratti di infissi che affacciano sulle pareti che sono oggetto di coibentazione. In nessun caso, quindi, è possibile sommare interventi sulle parti private con interventi sulle parti comuni ai fini di ottenere il Superbonus a livello condominiale., Né d’altra parte sarebbe possibile per l’assemblea approvare degli interventi sulle parti private, ovvero mettere a carico dei condomini la sostituzione degli infissi dei singoli appartamenti. Inoltre occorre considerare che condizione indispensabile per ottenere il superbonus è quella di poter certificare lo stato legittimo dell’immobile. Come espressamente indicato al comma 13-ter dell’articolo 119 del decreto Rilancio in tutti i casi in cui devono essere effettuati degli interventi condominiali è sufficiente l’attestazione dello stato legittimo sulle parti comuni le vostro caso, qualora l’amministratore insistesse sulla necessità della sostituzione degli infissi anche sulle parti private ciascun proprietario sarebbe tenuto a richiedere al tecnico l’attestazione dello stato legittimo dell’immobile nel proprio appartamento, pena l’impossibilità per il condominio di ottenere l’agevolazione. Qualora ci fossero delle irregolarità sarebbe necessario sanarle e, ovviamente, queste spese non potrebbero essere messe a carico dell’intero condominio, come, peraltro neppure quelle per l’attestazione dello stato legittimo del singolo appartamento.
Source: repubblica.it
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