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Superbonus per il consolidamento, cambia qualcosa con il nuovo prezzario? – la Repubblica

Il nuovo decreto Prezzi è applicabile esclusivamente agli interventi di Superbonus per i quali la Cilas viene presentata successivamente al tremine indicato dal decreto stesso, ossia dopo il 15 aprile. Le modalità di applicazione del prezzario sono indicate nel decreto che stabilisce un obbligo specifico: per tutti gli interventi per i quali sono previste lavorazioni o beni che rientrano nella lista contenuta nel nuovo prezzario è obbligatorio l’uso del prezzario stesso per la verifica della congruità dei costi. Questo criterio si applica a prescindere dalla tipologia di bonus o Superbonus richiesto, dal momento che è riferito al bene o alla lavorazione. Quindi in concreto anche nel caso di Superbonus per il consolidamento se vengono installati nuovi infissi termici il costo degli infissi non potrà superare quello indicato nel prezzario, a prescindere dal fatto che non viene richiesto in questo caso nè l’ecobonus né il Superbonus energetico. In sostanza per tutti gli interventi che hanno impatto termico, qualunque sia il contesto, va utilizzato il nuovo prezzario. Per gli altri interventi, come prevede poi il comma 4 dell’art. 3 del decreto l’asseverazione certifica il rispetto dei costi massimi specifici calcolati utilizzando:  prezzari predisposti dalle Regioni e dalle Province autonome;  listini delle camere di commercio, industria, artigianato e agricoltura competenti sul territorio ove è localizzato l’edificio; i prezziari pubblicati dalla casa editrice DEI. Non è invece più  possibile fare riferimento ai prezzi correnti di mercato in base al luogo di effettuazione degli interventi, in quanto questa opzione  è stata prevista dalla legge solo nelle more del varo del nuovo decreto ministeriale. 

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