La questione dell’attestato dello stato legittimo nell’immobile condominiale è stata risolta con un emendamento al testo del decreto Rilancio in vigore dal 14 ottobre dallo scorso anno. È stato infatti introdotto il comma 13 bis all’articolo 119 del decreto nel quale è stato precisato che “Al fine di semplificare la presentazione dei titoli abilitativi relativi agli interventi sulle parti comuni che beneficiano degli incentivi disciplinati dal presente articolo, le asseverazioni dei tecnici abilitati in merito allo stato legittimo degli immobili plurifamiliari, di cui all’articolo 9-bis del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e i relativi accertamenti dello sportello unico per l’edilizia sono riferiti esclusivamente alle parti comuni degli edifici interessati dai medesimi interventi”. Quindi, come indicato dalle norme in vigore da oltre sette mesi, non occorre la regolarità catastale dei singoli appartamenti per poter ottenere il Superbonus per tutti gli interventi realizzati sulle parti comuni degli immobili. Questa indicazione è applicabile, ovviamente, sia per il Superbonus di tipo energetico sia per il Superbonus per il consolidamento dal momento che, come previsto fin dalla data di emanazione delle norme, e puntualizzato dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24 dell’8 agosto 2020, gli interventi che danno diritto alla detrazione condominiale debbono essere realizzati esclusivamente sulle parti comuni dell’edificio.
Source: repubblica.it
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