La possibilità di usufruire del sismabonus con aliquota maggiorata al 110% è prevista dal comma 4 dell’art. 119 del Decreto Rilancio per tutti gli interventi di conscolidamento degli immobili che si trovano nelle zone sismiche 1,2 e 3, in relazione a tutte le spese effettuare a partire dal 1° luglio 2020, e nel rispetto delle altre condizioni richieste per il Superbonus, compresa, dunque l’asseverazione dei tecnici relativa ai risultati raggiunti dall’intervento in chiave antisismica. non è invece richiesta la specifica riduzione delle classi di rischio. Con la risposta 560/2021, poi, l’Agenzia delle entrate ha chiarito che “in considerazione dell’evoluzione normativa del settore delle costruzioni (consultabile nel testo aggiornato delle Norme tecniche delle costruzioni, approvato con decreto del ministro delle Infrastrutture e dei trasporti del 17 gennaio 2018) sono stati rilasciati due diversi pareri della Commissione consultiva per il monitoraggio dell’applicazione del dm 28/02/2017. Questi pareri (prot. n. 3600 del 7 aprile 2021 e prot. n. 7035 del 13 luglio 2021) prevedono in sintesi che gli “interventi di riparazione o locali”, quelli che favoriscono lo sviluppo della duttilità della struttura, come, ad esempio, il rafforzamento della struttura dei muri, la cerchiatura di travi e colonne, le catene tiranti, rientrano a pieno titolo tra quelli disciplinati dall’articolo 16-bis, comma 1, lettera i) del Tuir, sono conformi all’articolo 119, comma 4, decreto “Rilancio” e sono quindi agevolabili”. Tra gli interventi indicati a titolo di esempio nei pareri rientrano: interventi sulle coperture, e più in generale sugli orizzontamenti, o su loro porzioni finalizzati all’aumento della capacità portante, alla riduzione dei pesi, alla eliminazione delle spinte applicate alle strutture verticali, al miglioramento dell’azione di ritegno delle murature, alla riparazione-integrazione-sostituzione di elementi della copertura, ecc.; interventi di riparazione e ripristino della resistenza originaria di elementi strutturali in muratura e/o calcestruzzo armato e/o acciaio, ammalorati per forme di degrado provenienti da vari fattori (esposizione, umidità, invecchiamenti, disgregazione dei componenti ecc.); interventi volti a ridurre la possibilità di innesco di meccanismi locali, quali, ad esempio, l’inserimento di catene e tiranti contro il ribaltamento delle pareti negli edifici in muratura, il rafforzamento dei nodi trave-colonna negli edifici in c.a. contro la loro rottura prematura, prima dello sviluppo di meccanismi duttili nelle travi, la cerchiatura, con qualunque tecnologia, di travi e colonne o loro porzioni, volta a migliorarne la duttilità, il collegamento degli elementi di tamponatura alla struttura di c.a. contro il loro ribaltamento, il rafforzamento di elementi non strutturali pesanti, come camini, parapetti, controsoffitti, etc., o dei loro vincoli e ancoraggi alla struttura principale. Naturlamente per l’agevolazione fiscale occorre il progetto del tecnico e l’asseverazione anche in caso di riparazioni locali, e quindi il tecinco incaricato potrà fornirle tutte le indicazioni del caso una volta verificato lo stato del suo immobile.
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