In base a quanto stabiliscono le disposizioni antifrode che hanno modificato il comma 11 dell’art. 119 del decreto Rilancio, il visto di conformità da quest’anno è necessario anche per l’uso diretto del Superbonus in dichiarazione ai fini della riduzione delle imposte. Per l’utilizzo diretto della detrazione non è necessario arrivare al 30% dei lavori dato che questo vincolo è richiesto dalle norme, ossia dal comma 1-bis dell’art. 121, esclusivamente per poter esercitare l’opzione di cessione del credito. Come però chiarito più volte dall’Agenzia delle entrate, le spese accessorie ai lavori sono detraibili solo se gli interventi sono effettivamente realizzati. Difficile, quindi, che lei possa ottenere il visto di conformità riferito al Superbonus per le spese del 2021 dato che l’intervento è iniziato nel 2022. Il visto non è però necessario in caso di dichiarazione presentata direttamente dal contribuente all’Agenzia delle entrate, ovvero tramite il sostituto d’imposta che presta l’assistenza fiscale, oppure utilizzando la dichiarazione precompilata. Il visto in questo secondo caso non è ncessario neppure se la dichiarazione viene modificata, come precisato dall’Agenzia delle entrate con le Faq poubblicate sul sito il 3 febbraio scorso. In risposa ad un analogo quesito si legge infatti che “nel caso in cui il contribuente modifichi i dati relativi alle spese ammesse al Superbonus proposti nella dichiarazione dei redditi precompilata e presenti direttamente la dichiarazione non dovrà richiedere il visto di conformità”. Quindi se lei non trova un Caf o un commercialista disposto ad apporre il visto di conformità per poter avere la detrazione del 110% della spesa sostenuta, può usufruire bdell’agevolazione fiscale solo se presenta direttamente la dichiarazione.
Source: repubblica.it
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