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Superbonus per il mini condominio, si possono cambiare la caldaie autonome per ottenere il saldo di classe? – La Repubblica

Ai fini del Superbonus  in ambito condominiale è possibile eseguire lavori trainanti e trainati esclusivamente sulle parti comuni, mentre sui singoli appartamenti che compongono il condominio è possibile effettuare esclusivamente lavori trainati. Le indicazioni sono state fornite dall’Agenzia delle entrate fin dall’agosto 2020 con la circolare numero 24, nella quale è stato precisato che per le parti comuni dell’edificio si intendono esclusivamente quelle elencate dell’articolo 1117 del codice civile, vale a dire tutte le parti dell’edificio necessarie all’uso comune. In sotanza non è possibile, come indicato chiaramente dall’Agenzia, sommare interventi sulle proprietà con quelli sulle proprietà private ai fini di ottenere il salto di due classi energetiche dell’edificio Quindi nel caso specifico per la detrazione del 110% occorre che il condominio ottenga il passaggio di classe esclusivamente con la coibentazione di tetto e pareti, dal momento che non è presente nell’edificio un impianto centralizzato. Se non è possibile ottenere il risultato richiesto esclusivamente con quest’intervento si potranno effettuareeventuali lavori trainati come ad esempio la sostituzione degli infissi comuni, ossia, il portone e  le finestre delle scale, ed eventualmente aggiungere un impianto fotovoltaico, e  le colonnine di ricarica per le auto elettriche. Se non è possibile ottenere il salto di due classi in questo modo il Superbonus non è ammesso, in quanto non è previsto ottenere il risultato richiesto con la somma degli interventi trainanti e trainati sulle parti comuni e degli interventi trainati eseguiti contemporaneamente sulle parti private. Viceversa nel caso in cui il risultato energetico sia assicurato è possibile avere la detrazione del 110% per tutti gli interventi trainati che i proprietari dei singoli appartamenti intendono realizzare. Quanto ai tempi di realizzazione degli interventi trainati,  come chiarito dall’Agenzia delle Entrate con la circolare 24/2020 “le date delle spese sostenute per gli interventi trainati, devono essere ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la
realizzazione degli interventi trainanti”. Ciò implica che, ai fini dell’applicazione del Superbonus, le spese sostenute per gli interventi  trainati devono essere sostenute  nell’intervallo di tempo tra la data di inizio e la data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti. 

Source: repubblica.it

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