Come stabilito dal comma 1-bis dell’art. 119 del decreto Rilancio, una unità immobiliare può essere considerata funzionalmente autonoma ai fini del Superbonus quando, oltre ad avere un accesso privato è dotata anche di almeno tre impianti autonomi, tra acqua, luce, gas e riscaldamento. Gli impianti si considerano autonomi quando il proprietario dell’immobile possiede un allaccio diretto alla rete pubblica e per questo non usufruisce dell’allaccio condominiale. Nel caso descritto poiché l’appartamento si trova all’interno di un edificio condominiale del quale occupa una parte, è da escludere che possa avere allacci autonomi alla rete. Il fatto che non utilizzi scale e montascale non ha alcuna rilevanza da questo punto di vista, poichè è sempre possibile avere beni o servizi in comune solo da parte di alcuni immobili. Di conseguenza ai fini delle modalità di intervento per il Superbonus, se effettivamente tutti e tre gli appartamenti sono collegati alla rete condominiale, poiché non è presente un impianto di riscaldamento centralizzato l’unico intervento trainante realizzabile è quello di coibentazione della palazzina. Il risultato della riduzione delle due classi va verificato, dunque, in riferimento all’intero edificio.
Source: repubblica.it
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