Il tetto rietra nell’elenco dei beni comuni contento nell’art. 1117 del codice civile. Di conseguenza tutte le spese di manutenzione, sia ordinarie che straordinarie, vanno suddivise per millesimi di proprietà. Non ci sono altri criteri applicabili a norma di legge dato che il tetto svolge per tutti i proprietari la stessa funzione, che è quella di copertura dell’immobile.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.