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Superbonus per impianti sportivi: limiti alle agevolazioni – Lavori Pubblici

Superbonus 110% per edifici e
impianti sportivi: esistono dei limiti per le
agevolazioni oppure l’accesso è consentito a qualunque
condizione?

Superbonus: nuova risposta dell’Agenzia delle Entrate

o chiarisce l’Agenzia delle Entrate con la risposta
n. 774/2021
. Nel caso in esame, l’Istante è una
Società Sportiva Dilettantistica che intende avvalersi del
Superbonus 110% per interventi di
riqualificazione energetica, pur avendo ottenuto
un parere negativo da professionisti in quanto gli spogliatoi si
trovano all’interno del palazzetto della struttura e non esterni ed
indipendenti e ciò non rispetterebbe la normativa che prevede
l’agevolazione solo sugli spogliatoi. Da qui il dubbio: basta
sostituire la caldaia, utile al salto di due classi energetiche per
fruire del Superbonus? Ed è necessario presentare l’APE oppure è
possibile produrre altra documentazione al posto
dell’Attestato di prestazione energetica?

Speciale Superbonus

Superbonus per impianti sportivi: il Fisco definisce gli ambiti
di applicazione

A questo proposito, l’Agenzia delle Entrate ha ricordato
l’impianto normativo dell’art. 119 del D.L. n. 34/2020
(“Decreto Rilancio”) che disciplina la detrazione,
nella misura del 110 per cento, delle spese sostenute dal 1 luglio
2020 a fronte di specifici interventi finalizzati all’efficienza
energetica come l’installazione di impianti
fotovoltaici
e di infrastrutture per la ricarica di
veicoli elettrici negli edifici, oltre che al consolidamento
statico o alla riduzione del rischio sismico degli edifici (c.d.
Superbonus).

Tali disposizioni affiancano a quelle già vigenti per gli
interventi di riqualificazione energetica degli edifici (c.d. “ecobonus“) nonché per quelli di recupero del
patrimonio edilizio, inclusi quelli antisismici (cd. “sismabonus“), ossia rispettivamente, dagli
articoli 14 e 16 del decreto legge 4 giugno 2013, n. 63.

Superbonus vale anche per associazioni sportive

In particolare, l’articolo 119, comma 9, del decreto legge n. 34
del 2020, prevede che le disposizioni si applicano anche alle
«associazioni e società sportive dilettantistiche iscritte nel
registro istituito ai sensi dell’articolo 5, comma 2, lettera c),
del decreto legislativo 23 luglio 1999, n. 242,
limitatamente ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi
».

La normativa quindi consente alle associazioni ed alle società
sportive dilettantistiche – iscritte nell’apposito registro
istituito presso il CONI – di avvalersi della detrazione del 110
per cento della spesa sostenuta per gli interventi di cui
all’articolo 119, commi da 1 a 8, del decreto n. 34 del 2020 con
riguardo agli immobili adibiti a spogliatoio, in
toto o in parte.

La stessa Agenzia delle Entrate ha ricordato con la circolare n.
30/E del 2020 che «Per espressa previsione normativa contenuta
nell’ articolo 119, comma 9, lettera e) del decreto Rilancio,
invece, per le associazioni e società sportive dilettantistiche, il
Superbonus è limitato ai lavori destinati ai soli immobili o parti
di immobili adibiti a spogliatoi».

Quindi il beneficio richiesto:

  • è limitato alle spese sostenute in relazione alla
    climatizzazione del solo spogliatoio o della parte dell’immobile
    adibita allo spogliatoio;
  • se l’intervento di risparmio energetico riguarderà l’intero
    edificio e non solo la parte di edificio adibita a spogliatoio,
    l’Istante ha l’onere di mantenere distinte, in termini di
    fatturazione, le spese riferite all’intervento realizzato sulla
    parte dell’edificio adibita a spogliatoio da quelle riferite
    all’intervento realizzato sulla restante parte dell’edificio
    medesimo. In alternativa, dovrà essere in possesso di un’apposita
    attestazione che indichi le predette spese rilasciata dall’impresa
    di costruzione o ristrutturazione ovvero dal direttore dei lavori
    sotto la propria responsabilità, utilizzando criteri
    oggettivi.

Attestato di prestazione energetica: obbligo di certificazione
pre e post lavori

Per quanto concerne la necessità di presentare l’APE, o se sia
possibile produrre altra documentazione in luogo dell’Attestato di
prestazione energetica, considerato che la parte dell’edificio
adibita a spogliatoi non costituisce una autonoma unità
immobiliare, la certificazione energetica (APE)
ante e post lavori deve riguardare l’intero immobile e non
solamente la parte adibita a spogliatoio.

Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.

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