Il Superbonus per gli interventi condominiali è riconosciuto esclusivamente per gli interventi che riguardano le parti comuni dell’edificio elencate nell’articolo 1117 del codice civile. In base alla legge, infatti, l’assemblea ha il potere di deliberare esclsuivamente in riferimento alle parti comuni, per le quali i singoli proprietari sono obbligati alla manutenzione in riferimento ai millesimi di proprietà. Sempre per legge l’assemblea non può invece deliberare in riferimento ad interventi sulle parti private di qualunque tipo essi siano, né obbligare i singoli proprietari a farsene carico. Allo stesso modo non è possibile richiedere all’amministratore di occuparsi di questioni che riguardano la proprietà privata.
Queste disposizioni di legge si applicano, ovviamente, anche in riferimento al Superbous. Per cui non è ammesso che con la maggioranza richiesta per dare i via ai lavori di efficientamento energetico, pari al voto a favore della maggioranza dei presenti con almeno un terzo dei millesimi, sia possibile deliberare in merito al fatto che il general contractor si debba occupare anche di eventuali interventi su parti private. Quindi se qualche proprietario vule effettuare lavori all’interno del proprio appartamento, ad esempio come in questo caso la sostituzione degli infissi dovrà rivolgersi direttamente al fornitore e occuparsi di tutta la pratica direttamente, compresa la presentazione della documentazione necessaria per ottenere il visto di confomità per la cessione del credito e l’invio della relativa comunicazione all’Agenzia delle entrate.
Source: repubblica.it
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