Il Superbonus, come previsto dalla lettera a) del comma 9 dell’art. 119 del decreto Rilancio, è riconosciuto con riferimento agli interventi su edifici composti da due a quattro unità immobiliari distintamente accatastate, anche se posseduti da un unico proprietario. La detrazione del 110% per gli interventi che intende effettuare è quindi riconosciuta. Per quel che riguarda il numero di unità immobiliari da considerare per il tetto di spesa. l’Agenzia delle entrate nella risposta 464/202 ha chiarito che ai fini del Superbonus agli edifici posseduti da un unico proprietario o da più comproprietari, si applicano, in generale, le regole previste per gli edifici in “condominio”. Quindi con riguardo alla determinazione dei limiti di spesa ammessi al Superbonus occorre tener conto del numero delle unità immobiliari di cui l’edificio è composto, incluse le pertinenze. Nel suo caso, percò, potrà considerare i tetti di spesa moltiplicati per tre.
Source: repubblica.it
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