I fabbricati nei quali sono presenti unità immobiliari distintamete accatastate appartenenti a proprietari diversi costituiscono a tutti gli effetti dei condomini. Questo principio si applica anche nel caso in cui siano presenti solo due proprietari. Quindi trattandosi di un condominio per gli interventi sulle parti comuni, ossia per gli interventi di coibentazione, il massimale è pari a 40.000 moltiplicato due. Ovviamente la detrazione è ammessa solo se con la coibentazione si ottiene il salto du due classi per l’intero condominio. Per quel che riguarda invece gli interventi all’interno dei singoli appartamenti, si tratta atutti gli effetti di interventi trainati, e si applicano i massimali previsti per l’ecobonus per i singoli interventi. Poichè pr la sostituzione dell’impianto di riscaldamento è prevista una detrazione massima di 30.000 euro, la spesa ammessa al Superbonus è di 27.272 euro per ciascun proprietario. La pratica che dovrà presentare il tecnico asseveratore potrà essere anche una sola, nella quale, ovviamente, andranno distinti gli interventi trainanti sui beni comuni e quelli trainati sui due appartamenti.
Source: repubblica.it
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