La detrazione fiscale per ristrutturazione è riconosciuta non solo al proprietario dell’immbile ma anche anche al familiare convivente che partecipa alle spese o che sostiene le spese per intero. Ai fini del riconoscimento del diritto all’agevolazione, come chiarito infatti dall’Agenzia delle entrate da ultimo con la circolare 7/2021, non è rilevante l’intestario della fattura ma è sufficiente che venga annotato sulla fattura stessa l’ammontare della spesa sostenuta dal coniuge non proiprietario. Queste stesse regoole si applicano anche in riferimento al Superbonus. Chi usufruisce del Superbonus, però, non può godere del bonus mobili. L’agevolazione per l’acquisto degli arredi, infatti, è riconosciuta solo a chi è titolare della detrazione per ristrutturazione, come espresssamete indicato nel comma 2 dell’art. 16 de dl 63/2013. Quindi che lei partecipi o meno al pagamento delle spese per il Superbonus non può comunque avre la detrazione per i mobili.
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.