Il comma 10 dell’ar. 119 del decreto Rilancio stabilisce che i singoli contribuenti possono beneficiare delle detrazioni per gli interventi realizzati sul numero massimo di due unità immobiliari, sia unifamiliari che appartamenti in condominio, fermo restando il riconoscimento delle detrazioni per gli interventi effettuati sulle parti comuni dell’edificio. Quindi operativamente non è possibile presentare più di due Cila a proprio nome per poter usufruire della detrazione del 110%. Questa agevolazione, però, come previsto per tutte le detrazioni per i lavori edilizi, è riconosciuta al proprietario che sostiene le spese a prescindere dalla quota di possesso dell’immobile. Di conseguenza lei anche se è solo comproprietario dell’appartamento che utilizza come prima casa può usufruire per intero dell’agevolazione. Sua moglie, poi, potrà presentare le pratiche a suo nome per la riqualificazione degli appartamentri ereditati.
Source: repubblica.it
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