L’art. 121 del decreto Rilancio, prevede la possibilità di cedere il credito d’imposta maturato “ad altri soggetti, compresi gli istituti di credito e gli altri intermediari finanziari”. Non sono previste altre condizioni né in riferimento alla tipologia dei soggetti né in riferimento alla necessità di un collegamento con i lavori effettuati. Con l’entrata in vigore del decreto, il 19 maggio 2020, sono state infatti cancellate più le precedenti norme che consentivano la cessione del credito esclusivamente per gli interventi di ecobonus, e consentendo questa possibilità esclusivamente nei confronti deii fornitori, o di altri soggetti collegati al lavori effettuati. Il decreto Rilancio, invece, ha consentito la cessione del credito ad ampio raggio senza più nessuna condizione. Nulla vieta, quindi, a norma di legge, di cedere il credito ad altri contribuenti persone fisice compresi i propri familiari. Peraltro se lei e sua moglie, anche se legalmente separati siete conviventi, lei ha il diritto di usufruire direttamente della detrazione senza necessità di alcuna cessione del credito in qualità di familiare convivente, a prescindere dal fatto che le spese siano state sostenute dalla sua ex moglie. Il coniuge legalmente separato rientra infatti in questa categoria, tanto è vero che il coniuge legalmente separato ma convivente, fintanto che non interviene il divorzio, fa parte dello stesso nucleo familiare ai fini Isee, ed è anche tutelato dalla legittima al momento della successione. Quindi poichè le norme prevedono la possibilità per il familiare convivente di ottenere la detrazione per gli interventi effettuati sull’immobile di proprietà esclusiva dell’altro coniuge, se siete conviventi la soluzione meno costosa e meno complicata è sicuramente quella di sfruttare direttamente la detrazione.. In particolare, come indicato a pg 308 delle circolare 7/2022 dell’Agenzia delle entrate: “Qualora vi siano più soggetti titolari del diritto alla detrazione, il beneficio può spettare anche a colui che non risulti intestatario del bonifico e/o della fattura nella misura in cui abbia sostenuto le spese, a prescindere dalla circostanza che il bonifico sia stato o meno ordinato da un conto corrente cointestato con il soggetto che risulti, invece, intestatario dei predetti documenti. A tal fine, è necessario che i documenti di spesa siano appositamente integrati con il nominativo del soggetto che ha sostenuto la spesa e con l’indicazione della relativa percentuale”. Quindi piuttosto che effettuare la cessione del credito è sufficiente che sua moglie annoti sulla fattura che le spese sono state integralmente sostenute da lei affichè lei possa usufruire della detrazione.
Source: repubblica.it
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