Il testo della lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede che “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. In base a quanto indicato nel testo, e come chiarito dalle Entrate con la risposta 247/2021, il Superbonus è ammesso quando si effettua la coibentazione del tetto che copre locali non riscadlati purchè l’intervento sulle pareti superi il 25% del totale delle superfici disperdenti lorde. In base alle ultime indicazioni del Ministero della trasizione ecologica rese note dall’Enea, invece, non è possibile far rientrare la coibentazione del sottotetto nell’ambito del Superbonus. L’Enea, infatti, ha pubblicato sul sito dedicato alle detrazioni una nota del 31 agosto scorso nella quale si legge che ” A seguito di alcuni chiarimenti interpretativi avuti con il Ministero della Transizione Ecologica le spese relative ai lavori di coibentazione di una copertura (tetto) non disperdente sono ammissibili quando non si esegue contemporaneamente la coibentazione del solaio sottostante”. Quindi quanto le ha indicato il tecnico è corretto.
Source: repubblica.it
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