La realizzazione del cappotto è un intervento che incide sulle dimensioni dell’immobile sottoposto ai lavori. Per poter esserre realmente efficiente, infatti, la dimensione complessiva di ciascuna parete deve essere spostata in avanti di non meno di 15/20 centrimetri. Per questo motivo nel comma 3 dell’art. 119 del decreto Rilancio è stato stabilito che “Gli interventi di dimensionamento del cappotto termico e del cordolo sismico non concorrono al conteggio della distanza e dell’altezza, in deroga alle distanze minime riportate all’articolo 873 del codice civile”. Anche se i proprietari degli immobili confinanti non possono appellarsi al mandato rispetto delle distanze tra fabbricati a causa dell’aumento delle dimensioni del condominio, non hanno comunque alcun obbligo di consentire l’accesso nelle loro proprietà per la realizzazione del cappotto in questione. Secondo quanto stabilito dall’art. 843 del codice civile, infatti “Il proprietario deve permettere l’accesso e il passaggio nel suo fondo, sempre che venga riconosciuta la necessità, al fine di costruire o riparare un muro o altra opera propria del vicino oppure comune”. Il codice, in sostanza, obbliga a concedere l’accesso in caso di necessità e quando non sono previste soluzioni alternative. La realizzazione di un cappotto termico sull’esterno del palazzo non è un obbligo di legge né una necessità, dal momento che è possibile migliorare l’efficienza termica dell’edificio con modalità molto meno invasive anche se non è possibile sfruttare in questo caso il Superbonus. Quindi i vicini non sono tenuti a sopportare alcun disagio per i lavori che il condominio intenderebbe effettuare avendo la possibilità di optare per soluzioni alternative che non incidono negativamente sulle proprietà altrui e in questo caso, ovviamente, anche sul loro valore dal momento che si verrebbe a ridurre la distanza tra le diverse palazzine.
Source: repubblica.it
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