In base a quanto stabilisce la lettera a) del comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio, sono considerati interventi trainanti gli interventi di isolamento termico delle superfici opache verticali, orizzontali e inclinate che interessano l’involucro dell’edificio con un’incidenza superiore al 25 per cento della superficie disperdente lorda dell’edificio. La stessa norma precisa che “gli interventi per la coibentazione del tetto rientrano nella disciplina agevolativa, senza limitare il concetto di superficie disperdente al solo locale sottotetto eventualmente esistente”. Quindi non è possibile considerare la coibentazione del tetto un intervento trainato e usufruire di un ulteriore massimale in quanto la norna lo colloca espressamente tra gli interventi trainanti.
Source: repubblica.it
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