Il comma 1 dell’art. 119 del decreto Rilancio prevede l’obbligo di eseguire due tipologie di interventi trainanti. Si tratta di: a) coibentazione di una superficie pari ad almeno il 25% di quella disperdente lorda del fabbricato,b) sostituzione dell’impianto di riscaldamento. Non è obbligatorio eseguire entrambi gli interventi ma è sufficiente anche uno solo a patto che, aggiungendo anche eventuali interventi trainati, si ottenga il salto di due classi energetiche a livello del condominio. Tra gli interventi trainati a livello condominiale in caso di sostituzione dell’impianto di riscaldamento rientrano l’installazione dei pannelli solari e delle colonnine di ricarica, in quanto la sostituzione degli infissi condominiali può essere un intervento trainato solo se si tratta di infissi che si trovano su pareti di locali riscaldati, e generalmenrte né l’androne né le scale sono risrcaldati. Detto questo in ogni caso anche i condomini che si sono distaccati dall’impianto di riscaldamento condominiale sono tenuti a partecipare alle spese per la sostituzione dal momento che si tratta di manutanzione straordinaria e questa spesa è obbligatoria anche per chi non utilizza l’impianto. Come previsto infatti dal comma 4 dell’art. 1118 del codice civile secondo il quale chi rinuncia all’impianto “resta tenuto a concorrere al pagamento delle spese per la manutenzione straordinaria, e per la sua conservazione e messa a norma”.
Source: repubblica.it
Link all’articolo Originale tutti i diritti appartengono alla fonte.
I commenti su questo articolo non dovranno contenere quesiti di natura tecnica.