Le regole per l’applicazione del Superbonus in presenza di lavori trainanti e trainati sono state dettate dall’Agenzia delle entrate con la circolare 24 dell’8 agosto 2020. Queste disposizioni si applicano sia in caso di interventi effettuati in ambito condominiale relativamente ai lavori trainati nei singoli appartamenti, sia per quanto riguarda le unità unifamiliari. Nella circolare 24, dunque, l’Agenzia delle entrate ha specificato che “Con riferimento alla condizione richiesta dalla norma che gli interventi trainati siano effettuati congiuntamente agli interventi trainanti ammessi al Superbonus si precisa che tale condizione si considera soddisfatta se le date delle spese sostenute per gli interventi trainati sono ricomprese nell’intervallo di tempo individuato dalla data di inizio e dalla data di fine dei lavori per la realizzazione degli interventi trainanti”.
Quindi in linea di principio la data alla quale fare riferimento ai fini della detrazione non è la data di esecuzione dei lavori per gli interventi trainati ma esclusivamente quella delle spese. Per essere in regola dal punto di vista formale, perciò, occorre sostenere la spesa per gli interventi trainati prima della chiusura del cantiere per gli interventi trainanti. Poichè si tratta di un unico cantiere spetta al progettista dei lavori asseverare anche le date di apertura e chiusura del cantiere nell’ambito della Cilas.
Source: repubblica.it
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