Sostituzione infissi e impianto di riscaldamento non possono autonomamente ricadere nel Superbonus 100%, che è utilizzabile dal proprietario del singolo appartamento in condominio solo a particolari condizioni.
Se il suo condominio procedesse in questo senso, tra l’altro, lei potrebbe sostituire gli impianti di riscaldamento solo se avesse un impianto fisso, perché quelli mobili (come condizionatori inverter a pompa di calore) sono teoricamente ammissibili solo per le case non in condominio.
Ricapitolando:
- l’intervento deve essere di sostituzione di un impianto di condizionamento esistente anche se in alcuni casi anche le stufe possono rientrare nella definizione (ma solo negli immobili fino a quattro unità abitative) come previsto dal Dlgs 48/2020 che ha integrato la norma primaria (dl 34/2020, articolo 119);
- l’intervento di climatizzazione, inoltre, per essere ammesso al Superbonus deve comportare un aumento di almeno due classi energetiche rispetto all’attuale.
Altri interventi potrebbero essere ammessi al Superbonus come trainati (in presenza di interventi di climatizzazione ammessi all’agevolazione) ma soltanto se ad eseguirne altri sulle parti comuni fosse anche il condominio.
Nel suo caso, può utilizzare altre agevolazioni, ad esempio quella sulle ristrutturazioni edilizie al 50% fino a un tetto di spesa di 96mila euro. Trova tutte le indicazione sulla Guida dell’Agenzia delle Entrate alle ristrutturazioni edilizie. Sul portale del Fisco sono pubblicare guide su tutte le tipologie di detrazioni previste per i lavori edilizi: può consultarle per valutare in quale bonus ricadono gli specifici lavori che intende effettuare.
Source: pmi.it
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