Le disposizioni della legge di Bilancio 2022 che hanno prorogato le scadenze per il superbonus sono contenute nel nuovo comma 8-ter introdotto nell’articolo 119 del decreto Rilancio. Il comma in questione stabilisce che per gli interventi effettuati nei comuni dei territori colpiti da eventi sismici verificatisi a far data dal 1° aprile 2009 dove sia stato dichiarato lo stato di emergenza, la detrazione per gli incentivi fiscali spetta per le spese sostenute entro il 31 dicembre 2025, nella misura del 110 per cento. Ai fini del riconoscimento della possibilità di ottenere la detrazione con aliquota piena fino al 2025 conta, dunque, esclusivamente il fatto che l’immobile si trovi in un comune nel quale è stato dichiarato lo stato di emergenza. Di conseguenza se questo è stato prorogato per il Comune nel quale si trova la sua seconda casa, ha diritto ad usufruire del superbonus per i prossimi tre anni. In questo caso, come espressamente previsto dal comma 8-ter, non c’è alcuna differenza in riferimento al fatto che si tratti del Superbonus per la ricostruzione consolidamento oppure di per l’efficientamento energetico. In entrambi i casi, comunque, è proroga sono prorogate le disposizioni che prevedono che sia possibile ottenere la detrazione fiscale maggiorata esclusivamente per la quota di spesa che eccede il contributo per la ricostruzione eventualmente ottenuto.
Source: repubblica.it
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