Le norme che hanno modificato le scadenze per il Superbonus per gli edifici unifamiliari prolungano fino al 31 dicembre la possibilità di ottenere il Superbonus in relazione alle spese effettuate dopo il 30 giugno, scadenza “naturale” del Superbonus per le villette. Anche l’Agenzia delle Entrate nella circolare 23 l’Agenzia ha confermato che la scadenza per la detrazione del 110% delle spese effettuate per gli immobili unifamliari è al 30 giugno, salvo la possibilità di arrivare fino a dicembre a fronte di una specifica quota di lavori realizzati. Quindi per chi entro 30 settembre completa il 30% di quelli a progetto c’è la possibilità di portare in detrazione con il 110% tutte le spese effettuate fino al 31 dicembre 2022. Chi ha avviato i lavori prima del 30 giugno e a settembre non raggiunge la quota prevista può detrarre al 110% solo le spese pagate fino al 30 giugno mentre per le altre la detrazione sarà con le aliquote ordinarie. Per chi invece non raggiunge la soglia del 30% non è possibile l’applicazione del Superbonus ma solo la detrazione per ristrutturazione o per l’ecobonus con le aliquote ordinarie. Di conseguenza poichè le norme fanno riferimento alle spese sostentute, per chi presenta la Cilas dopo il 30 giugno senza aver sostenuto spese prima di questa data, ad esempio per lo studio di fattibilità, al momento non sembra esserci possibilità di ottenere la detrazione al 110%. Quanto al resto al momento non ci sono incicazioni sulle modalità di attestazione del ragiungimento del SAL. Per quel che riguarda invece le fatture nulla vieta di effettuare il saldo prima della conclusione dei lavori a patto che, ovviamente i lavori vengano poi effettivamente conclusi, dato che per la cessione del credito ovviamente occorrono asseverazioni e visto di conformità.
Source: repubblica.it
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