Il Superbonus è riconosciuto escluivamente per gli immobili per uso abitativo. In ambito condominiale perchè ci sia l’uso abitativo è necessario che almeno il 50% della superficie catastale dell’edificio sia destinata ad uso residenziale. Quando questo criterio non si verifica è possibile comunque effettuare interventi di risparmio energetico con detrazioni riconosciute ai soli proprietari degli immobili per uso abitativo. Nel suo caso, però, occorre considerare che lei è proprietario di un solo appartamento peraltro funzionalmente indipendente. In questo caso il Superbonus è scaduto al 30 giugno scorso. Ha invece la possibilità di ottenere l’ecobonus per tutto l’edificio, compresa, dunque, la riqualificazione del negozio, perchè l’ecobonus è ammesso anche per gli immobili con destinazione diversa dall’abitazione. Le agevolazioni se riqualifica la palazzina sono pari al 70% o al 75% in caso di coibentazione con superficie interessata superiore al 25% della superfice disperdente lorda. Altrimento può avere il 65% per la riqualificazione del solo appartamento.
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